Ordinanza n. 151 del 2002

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ORDINANZA N.151

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2001 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mileto Patrizia e il Condominio Via S. Gennaro al Vomero n. 20 di Napoli, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Mileto Patrizia, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza decisa il 7 gennaio 2001 e depositata il 30 gennaio 2001 (R.o. n. 552 del 2001), il Tribunale di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), che ha prescritto che "nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione";

che il giudice a quo, premesso che in dottrina e in giurisprudenza prevale l’opinione secondo la quale la norma censurata costituirebbe fonte di un diritto reale di uso, non sostituibile, come tale, con altro rapporto di natura personale, finalizzato a consentire la disponibilità a pagamento, seppure ad esclusivo favore dei condomini, di un’area riservata alla proprietà esclusiva di alcuni di essi o di terzi, ha rilevato che "sembra univoco" l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’espressa dizione "nuove costruzioni" contenuta nel testo dell’art. 41-sexies ne preclude l’applicazione agli edifici costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967;

che l’anzidetta interpretazione legittimerebbe, ad avviso del rimettente, un dubbio di costituzionalità della norma in esame; infatti, il dovere di solidarietà economica previsto dall’art. 2 della Costituzione sarebbe incompatibile con la interpretazione di cui si tratta, che si tradurrebbe in un discriminante vantaggio, in contrasto altresì con l’art. 3 della Costituzione, per i soli acquirenti di immobili costruiti successivamente alla entrata in vigore della citata legge n. 765 del 1967, avendo essi la gratuita disponibilità, imposta dal vincolo di destinazione, di aree di parcheggio site nell’ambito del fabbricato, ancorchè di proprietà di terzi;

che la norma censurata recherebbe - sempre secondo l’ordinanza di rimessione - altresì vulnus all’art. 41, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che il vincolo di destinazione da essa imposto inciderebbe sul regime privatistico dei beni in virtù della sua natura pubblicistica, limitando la libertà del costruttore di disporre dell’intera area fabbricabile proprio in funzione della tutela dell’utilità sociale sancita dalla citata norma costituzionale, utilità sociale della quale, però, non terrebbe conto la legge n. 1150 del 1942, non imponendo la predetta limitazione;

che, inoltre, per le medesime ragioni, la norma in questione si porrebbe in contrasto con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la ratio legis sottesa all’intervento normativo di cui si tratta é stata unicamente quella di decongestionare il carico urbanistico che, a partire dalla metà degli anni 60, si era venuto a determinare sul territorio nazionale, in conseguenza della crescita esponenziale della motorizzazione;

che la difesa statale ha sottolineato che una sopravvenuta valutazione della utilità sociale sarebbe intervenuta solo da quel momento storico, e tale nuova valutazione, tradotta nella normativa del 1967, avrebbe da quel momento in avanti determinato un limite alla libertà di iniziativa del costruttore;

che, sempre secondo l’Avvocatura generale dello Stato, competerebbe alla discrezionalità del legislatore sindacabile in questa sede - solo sotto il profilo della ragionevolezza - la determinazione del dies a quo dal quale far decorrere un vincolo urbanistico alla proprietà privata in vista della soddisfazione dell’interesse pubblico concretizzatosi nella sua pressante rilevanza a seguito del progresso socio-economico della collettività. Del resto, conclude la memoria, le determinazioni sulla decorrenza di una nuova normativa sono riservate al legislatore e non sono sindacabili, ove non irragionevoli, in sede di contenzioso costituzionale;

che si é costituita la dottoressa Patrizia Mileto, parte attrice del giudizio a quo, con ampia memoria senza data, pervenuta a mezzo posta una prima volta il 19 aprile 2001, prima che si perfezionasse la trasmissione alla Corte costituzionale dell'ordinanza di rimessione, ed una seconda volta il 13 ottobre 2001, dopo la scadenza del prescritto termine dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con illustrazione delle ragioni della illegittimità costituzionale della norma denunciata, e concludendo, in subordine, per la infondatezza della questione, sotto il profilo della applicabilità della norma denunciata anche alle aree da adibire a parcheggio comunque annesse a fabbricati realizzati fino al 1° settembre 1967;

che, nella imminenza della data del 27 febbraio 2002, fissata per la camera di consiglio, con una seconda memoria in data 6 febbraio 2002, depositata il 14 febbraio 2002, la predetta Mileto ha confermato le precedenti conclusioni, insistendo nei profili prospettati.

Considerato che il giudice a quo ha motivato ampiamente, ma in termini astratti, e senza alcun riferimento al caso sottoposto al suo esame, il contrasto con gli articoli 2, 3, 41, secondo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, della norma dell’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), facendo riferimento al testo originario ("spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione") e non a quello successivamente modificato (art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 15 giugno 1959, n. 393") nel rapporto, con la elevazione dello spazio riservato ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;

che l’ordinanza di rimessione si limita ad indicare le ragioni dei dubbi interpretativi in ordine alla preclusione, derivante dal dato testuale "nelle nuove costruzioni", dell’applicazione della norma agli edifici costruiti anteriormente al 1° settembre 1967 - preclusione conforme ad un orientamento giurisprudenziale qualificato "univoco" - senza indicare nè tantomeno valutare nessuno degli elementi e delle circostanze necessarie ai fini del giudizio di rilevanza della questione sulla lite in corso;

che, infatti, nell’ordinanza si indicano solo le parti private specificate nominativamente - tra cui il Condominio del fabbricato - senza alcuna qualificazione, ed il generico oggetto del giudizio quale "costituzione di diritto reale d’uso ex art. 41-sexies introdotto nella legge n. 1150 del 1942 dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967", senza tuttavia indicare la qualità delle parti (costruttore, venditore, acquirente diretto o successivo da soggetto diverso dal costruttore), la data della costruzione ed in particolare delle unità immobiliari (licenza o concessione edilizia, con eventuali destinazioni, ed eventuali impugnazioni intervenute), coinvolte nella pretesa di riserva di spazio per il parcheggio;

che non vi é alcun cenno alla situazione della proprietà della pretesa area di parcheggio e non é specificato il rapporto pertinenziale con l’edificio e se, quando e a chi sia stata alienata nonchè il soggetto dante causa;

che manca, altresì, sempre ai fini della motivazione della rilevanza, la specificazione del tipo di rapporto tra le parti in causa, se contrattuale o meno, e la data del titolo, tutti elementi che necessariamente dovevano essere assoggettati a valutazione del giudice a quo ai fini predetti;

che sono evidenti e pregiudiziali, rispetto ad ogni altro profilo, le carenze anzidette dell’ordinanza di rimessione, non contenente, come sopra evidenziato, alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte valere nè le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità - da dichiararsi in camera di consiglio (v. ordinanze n. 138 del 1988 e n. 24 del 1982) - della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2002.