Ordinanza n. 150 del 2002

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ORDINANZA N.150

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 24 marzo 2001, dal Giudice di pace di Novi Ligure, nel procedimento civile vertente tra De Martino Vittorio e la Prefettura di Alessandria, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 marzo 2001, il Giudice di pace di Novi Ligure ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che il rimettente, premesso di essere stato adito con ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto ha irrogato, nei confronti del ricorrente, in applicazione degli artt. 19 e 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, una sanzione pecuniaria per guida senza patente, osserva che gli artt. 100 e 102 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nello stabilire che le sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto si applichino anche alle violazioni anteriormente commesse, contrastano con l’art. 3 della Costituzione, perchè mentre "il cittadino che abbia commesso l’allora reato di guida senza patente e ottenuto un processo immediato poteva vedersi applicata una pena minima pecuniaria patteggiata, con i benefici di legge", colui che, nella identica posizione, non ha ottenuto un immediato processo, entrato in vigore il decreto legislativo n. 507 del 1999, "si vede notificare una sanzione di £ 4.000.000";

che, per avvalorare il prospettato dubbio di incostituzionalità, il giudice a quo rammenta, inoltre, che l’art. 25 della Costituzione prevede che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e, al tempo stesso, che l’art. 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che le norme censurate, collocate nel titolo VIII (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 507 del 1999, dettano, in attuazione dell’art. 16 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), la disciplina transitoria relativa alla depenalizzazione dei reati minori realizzata dal predetto decreto;

che, in particolare, l’art. 100 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1999, che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, stabilendo, altresì, al comma 2, che a tali violazioni non si applichino le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal citato decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie;

che l’art. 102 stabilisce, a sua volta, che nei casi previsti dall’art. 100, comma 1, l’autorità giudiziaria debba trasmettere all’autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi;

che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 della Costituzione, é da rilevare che ¾ a parte la circostanza che reati contravvenzionali e illecito amministrativo configurano situazioni giuridiche incomparabili, sì da non consentire, in linea di principio, il raffronto che il giudice a quo vorrebbe istituire fra il precedente e l'attuale regime sanzionatorio ¾ non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacchè lo stesso fluire di questo costituisce di per sè elemento differenziatore, e che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina;

che, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 25 della Costituzione, deve osservarsi che il secondo comma di detto articolo, nello stabilire un principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, si riferisce, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, alla sola materia penale (sentenza n. 356 del 1995; ordinanza n. 250 del 1992);

che, pertanto, con riferimento ad entrambi i parametri evocati, la sollevata questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Novi Ligure, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2002.