Ordinanza n. 149 del 2002

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ORDINANZA N. 149

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI  

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Enel s.p.a. e la Regione Liguria ed altro, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione dell'Enel s.p.a. e di Mori Giancarlo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per Mori Giancarlo e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione il Tribunale di Savona ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001, questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali), con conseguente privazione per i dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive, del trattamento indennitario riservato ai dipendenti di enti pubblici non economici;

che il giudice rimettente premette che il ricorrente in primo grado, dipendente dell’Enel, eletto consigliere della Regione Liguria, aveva ottenuto la condanna, confermata in appello, di entrambi gli enti al pagamento delle prestazioni economiche, per il collocamento in aspettativa, previste dall’art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

che, sempre secondo il giudice a quo, la Corte di cassazione, con sentenza del 10 maggio 1995, n. 5083 aveva cassato la decisione d’appello, rinviando la causa al Tribunale, con fissazione del principio di diritto secondo cui le disposizioni della legge da ultimo richiamata non si applicherebbero ai dipendenti di enti pubblici economici, operando rispetto ad essi l’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o, se più favorevoli ai lavoratori, eventuali condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali;

che, secondo l’ordinanza di rimessione, l’anzidetta interpretazione, contraria a quanto affermato nella sentenza interpretativa di rigetto n. 698 del 1988 della Corte costituzionale, sarebbe stata confermata dalla decisione del 23 ottobre 1995, n. 11014 della stessa Cassazione (di cui si riporta nell’ordinanza parte della motivazione), con consequenziale formazione di un vero e proprio diritto vivente;

che, sulla base di quanto esposto, il giudice a quo ritiene che detta interpretazione determinerebbe, ex art. 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento normativo tra dipendenti dello Stato e di enti pubblici non economici, da un lato, e dipendenti di enti pubblici economici dall’altro, "essendo ai primi corrisposto il trattamento economico di cui all’art. 3 della legge n. 1078 del 1966, e venendo per contro gli altri collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita ex art. 31, primo comma, della legge n. 300 del 1970, dovendosi ritenere abrogata, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 40 della stessa legge, ogni diversa disposizione al riguardo";

che la rilevanza della questione, conclude il Tribunale rimettente, discenderebbe dal vincolo, ex art. 384 cod. proc. civ., del principio di diritto enunciato da Cassazione n. 5083 del 1995;

che si é costituito in giudizio il ricorrente nel processo a quo, chiedendo l’accoglimento della questione nei termini prospettati dall’ordinanza di rimessione;

che si é, altresì, costituita l’Enel S.p.a. la quale, dopo avere ripreso le argomentazioni svolte da Cassazione n. 5083 del 1995, ha sottolineato che la questione di legittimità costituzionale é irrilevante essendo stata "mal posta" dal giudice rimettente; la Corte di cassazione, nell’enunciare il principio di diritto, avrebbe, infatti, dichiarato applicabile alla fattispecie il solo art. 31 dello Statuto dei lavoratori (e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove più favorevoli), senza affermare che gli artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966 sono stati abrogati; la censura avrebbe dovuto, pertanto, investire l’interpretazione con cui il giudice di legittimità ha escluso che l’art. 3 della legge citata possa riferirsi anche ai dipendenti degli enti pubblici economici; una eventuale sentenza di accoglimento lascerebbe conseguentemente ferma la decisione della Cassazione nella parte in cui ha ritenuto comunque inapplicabili le disposizioni legislative richiamate agli enti pubblici economici;

che, nel merito, la difesa della società ritiene infondata la questione, attese le differenze esistenti tra il rapporto di lavoro pubblico e quello degli enti pubblici economici, più volte evidenziate dalla Corte costituzionale (sentenze n. 193 e n. 194 del 1981) con consequenziale giustificazione della diversità del trattamento normativo;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo, in via preliminare, che la questione prospettata é inammissibile per due ordini di motivi: innanzitutto perchè la Cassazione (sentenza n. 5083 del 1995), nel fissare il principio di diritto sopra riportato, ha affermato che la legge n. 1078 del 1966 non é applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici e, se anche lo fosse stata, gli artt. 31, 37 e 40 della legge n. 300 del 1970 per questa parte l’avrebbero abrogata; pertanto, anche qualora venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme denunciate, la domanda dovrebbe, nondimeno, essere respinta sulla base del primo postulato interpretativo, vincolante per il giudice del rinvio, con consequenziale irrilevanza della questione sollevata;

che, inoltre, la difesa dello Stato sottolinea come l’art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto, per i dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali, il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, con la facoltà per gli interessati di mantenere, a richiesta, il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza; tale facoltà sarebbe venuta meno a seguito dell’emanazione dell’art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha ritenuto, con interpretazione autentica, applicabile retroattivamente l’art. 31 della legge n. 300 del 1970 ai dipendenti pubblici;

che, sempre secondo la Avvocatura dello Stato, il descritto quadro normativo farebbe conseguentemente venir meno la censurata differenziazione di trattamento normativo, in quanto anche ai dipendenti pubblici si applicherebbe il regime delle aspettative non retribuite;

che la difesa dello Stato mette in rilievo come, in ogni caso, sarebbe giustificata, ex art. 3 della Costituzione, la differenza di disciplina in esame tra enti pubblici non economici ed economici per la diversa struttura che connota questi ultimi e che non tollererebbe l’imposizione di oneri aggiuntivi incompatibili con i criteri di economicità sui cui si fonda la loro attività d’impresa;

che, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, la parte privata ha replicato, in ordine al difetto di rilevanza eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato, che la valutazione del contenuto e dei confini del principio di diritto spetta esclusivamente al giudice rimettente e che, in ogni caso, la vera ratio decidendi della sentenza della Cassazione n. 5083 del 1995 si incentrerebbe sulla avvenuta abrogazione della legge n. 1078 del 1966 ad opera delle norme impugnate; ha osservato, inoltre, sempre in punto di rilevanza: a) che il Tribunale a quo, anche se avesse omesso di indicare tutte le disposizioni da censurare, avrebbe comunque correttamente individuato le norme illegittime (che costituirebbero il vero oggetto del giudizio costituzionale) denunciando la discriminazione subita dai dipendenti di enti pubblici economici; b) che, se non si condividesse questo assunto, l’eventuale imprecisione nell’identificazione delle disposizioni potrebbe essere corretta dalla stessa Corte costituzionale; c) che, in ogni caso, i non impugnati artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966 potrebbero essere dichiarati illegittimi in via consequenziale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

che nel merito la parte privata insiste sulla fondatezza della questione sollevata, sottolineando la insostenibilità della tesi che giustifica la diversità del trattamento normativo denunciato sulla base dell’assimilazione degli enti pubblici economici agli operatori privati più che agli altri enti pubblici; viene richiamato, a tal proposito, il particolare regime giuridico cui sono sottoposti gli enti pubblici economici che li distanzierebbe dai privati, accomunandoli, senz’altro, agli enti pubblici, con consequenziale irragionevolezza della diversità della disciplina censurata;

che anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’imminenza dell’udienza pubblica, una memoria integrativa, ribadendo le conclusioni già rassegnate.

Considerato che, contenendo l’ordinanza del Tribunale di Savona una motivazione ampiamente plausibile della rilevanza della questione, le eccezioni pregiudiziali sollevate non possono essere accolte;

che la tesi, sostenuta dal giudice a quo, in ordine ad una ingiustificata discriminazione dei dipendenti degli enti pubblici economici rispetto al migliore trattamento riservato ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, é basata su un presupposto erroneo sia dal punto di vista interpretativo, che da quello delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie prospettata, relativa a un dipendente di ente pubblico economico eletto a carica elettiva regionale nel maggio del 1990;

che, infatti, il quadro normativo si é man mano modificato, per cui deve ritenersi superata la situazione che aveva giustificato l'originaria interpretazione di questa Corte e della Cassazione richiamata dall'ordinanza di rimessione e dalle difese delle parti;

che il legislatore é, infatti, intervenuto con l'obiettivo di razionalizzare e tendenzialmente parificare, per i profili essenziali, le discipline relative ai trattamenti economici dell’aspettativa dei dipendenti pubblici chiamati a cariche elettive, alla disciplina dettata per i lavoratori privati;

che, in realtà, le garanzie costituzionali, per chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive, sono quelle "di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", oltre che di poter accedervi in condizioni di eguaglianza (art. 51 della Costituzione), essendo rimesso alla discrezionalità legislativa (influenzabile anche da una valutazione degli interessi attinenti alla situazione economica generale) il trattamento economico e giuridico del lavoratore chiamato alle funzioni anzidette, con il vincolo, in ogni caso, derivante dalle predette garanzie costituzionali;

che per quanto attiene specificatamente ai dipendenti di enti pubblici (in genere) eletti nei Consigli regionali, significativo é l’intervento di interpretazione autentica, operato con l’art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), con cui si é stabilito che la normativa prevista dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, deve intendersi applicabile ai dipendenti pubblici eletti - tra l’altro - nei Consigli regionali, attuando, così, una parificazione di disciplina al riguardo;

che sulla base delle predette considerazioni la questioni di legittimità costituzionale sollevata é manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2002.