ORDINANZA N.142
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Trento in materia di commercio ai princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, più precisamente: (a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54, 55 e 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia Autonoma di Trento); (b) dell’art. 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento); (c) dell’art. 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell’art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli artt. 29, 30 e 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1999.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della Provincia autonoma di Trento in materia di commercio, e precisamente: (a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54, 55 e 56 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia Autonoma di Trento); (b) dell’art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento); (c) dell’art. 21 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell’art. 37 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli artt. 29, 30 e 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), censurando le suddette disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui anche le Regioni a statuto speciale (e le Province autonome) sono tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di commercio, perchè non adeguate, nei termini prescritti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai princìpi introdotti in materia di commercio dagli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che si é costituita nel giudizio così promosso la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato;
che in data 8 febbraio 2002 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto con il quale, rilevata l’approvazione e promulgazione, con la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento), di una nuova normativa adottata al dichiarato fine di adeguare la legislazione provinciale ai princìpi posti dalla legislazione statale, su conforme deliberazione del 25 gennaio del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la difesa della Provincia autonoma di Trento ha a sua volta depositato atto di accettazione della rinuncia, contestualmente allegando la conforme deliberazione del 1° febbraio 2002 della Giunta provinciale di Trento.
Considerato che, a norma dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.