Ordinanza n. 136 del 2002

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ORDINANZA N. 136

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dell’art. 214, commi 2 e 6 dello stesso decreto legislativo, promossi con ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal Giudice di pace di Trento, il 16 novembre e il 1° dicembre 2000 dal Giudice di pace di Bologna, il 18 dicembre 2000 dal Giudice di pace di Legnago, il 13 febbraio 2001 dal Giudice di pace di Pistoia, il 12 febbraio 2001 dal Giudice di pace di Trento e l’8 gennaio 2001 dal Giudice di pace di Legnago, rispettivamente iscritte ai nn. 106, 131, 132, 147, 253, 254 e 266 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 9, 10, 15 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Trento, con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 ed il 12 febbraio 2001, iscritte rispettivamente ai nn. 106 e 254 del registro ordinanze del 2001, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata viola il principio di eguaglianza, prevedendo la stessa sanzione amministrativa accessoria per la guida con patente scaduta e per la guida senza patente (art. 116, comma 13 Cod. strada), non distinguendo così tra coloro i quali non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli e chi ha semplicemente omesso un atto formale di rinnovo;

che é intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate;

che, secondo l’Avvocatura, l'ordinanza iscritta al n. 106 r.o. del 2001 é motivata per relationem ad analoga questione già decisa dalla Corte con l’ordinanza n. 278 del 2001 nel senso della manifesta infondatezza, mentre l'ordinanza iscritta al n. 254 del 2001 r.o. non fornisce alcun elemento in ordine ai fatti da cui trae origine il giudizio principale;

che l'Avvocatura osserva ancora, nel merito, che il legislatore non é tenuto ad una scelta obbligata per le sanzioni conseguenti ai vari illeciti amministrativi e che in ogni caso l'insieme delle sanzioni previste per le due diverse fattispecie indicate dal giudice a quo é diverso sia nell'ammontare della sanzione pecuniaria principale che nella durata prevista per il fermo amministrativo del veicolo;

che il Giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000 ed iscritta al n. 131 r.o. 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del cod. strada, per violazione dell’art. 3 Cost.;

che secondo il giudice a quo la disposizione si pone in contrasto col principio di eguaglianza, posto che l'art. 128 dello stesso codice prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria per chi, non essendosi sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari o essendo stato dichiarato inidoneo alla guida, continua a circolare alla guida di un veicolo, ponendo in essere una condotta più grave di quella di chi circola alla guida di un veicolo con la patente scaduta;

che sotto un altro profilo il rimettente ritiene violato il principio di eguaglianza perchè la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura sino a tale momento, mentre il fermo amministrativo del veicolo non cessa con il conseguimento del rinnovo della patente, pur essendo venuta meno l'esigenza cautelare posta a fondamento della sanzione accessoria;

che, sempre secondo il Giudice di pace di Bologna, anche l'art. 214, comma 6, cod. strada si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. poichè la restituzione del veicolo sottoposto a fermo non può avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, impedendo quindi l'esercizio del diritto di difesa e inibendo al giudice di sospendere il fermo del veicolo poichè "il procedimento ordinario non può intervenire prima di sessanta giorni stante la disposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507";

che il rimettente rileva infine che anche l'art. 214, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede l'obbligo, da parte dell'organo che accerta la violazione, di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia del veicolo sottoposto al fermo si pone in contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost;

che anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate;

che secondo l’Avvocatura il legislatore non é tenuto a scelte obbligate nel fissare le sanzioni conseguenti ai diversi illeciti amministrativi, mentre il richiamo fatto all'art. 128 cod. strada é riferito ad una disposizione non omogenea rispetto a quella impugnata;

che, quanto all'art. 214, commi 2 e 6, cod. strada, la difesa erariale osserva che le questioni sollevate appaiono prive di rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che il Giudice ha sospeso il provvedimento opposto mentre nessuna contestazione risulta esservi in ordine alla spese di trasporto e custodia del veicolo;

che con altra ordinanza, emessa in data 1 dicembre 2000, iscritta al n. 132 del r.o. 2001, lo stesso Giudice di pace di Bologna ha sollevato, sotto un diverso profilo, altra questione di legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod. strada per violazione dell'art. 3 Cost.;

che, assume il rimettente, la disposizione sospettata di illegittimità crea una disparità di trattamento a svantaggio di chi guida con patente scaduta "laddove evidenzia uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore nel formulare la sanzione" ed indica quali termini di comparazione le sanzioni previste dagli artt. 116, comma 13, e 186 dello stesso codice, disposizioni che per condotte più gravi di quella considerata non prevedono la sanzione accessoria del fermo del veicolo;

che anche in questo caso é intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata;

che la difesa erariale rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, anche per la violazione dell'art. 116 cod. strada é prevista la misura accessoria del fermo del veicolo per tre mesi, mentre per la guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 stesso codice, é prevista una sanzione penale, non utilmente raffrontabile alla disposizione impugnata;

che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 18 dicembre 2000 e l'8 gennaio 2001 ed iscritte rispettivamente ai nn. 147 e 266 r.o. del 2001, il Giudice di pace di Legnago ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per due mesi nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona diversa dal trasgressore, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.;

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata - ritenuta di per sè criticabile per l'eccessività delle sanzioni previste per condotte dovute a dimenticanza - quando viene applicata al proprietario del veicolo che non sia anche il conducente dello stesso viola l'art. 25, secondo comma, Cost. perchè punisce un comportamento non previsto da alcuna disposizione che stabilisca l'obbligo di controllare la validità della patente della persona cui viene affidato il mezzo;

che il rimettente, richiamata la "condotta similare" prevista e punita dall'art. 116, comma 12, cod. strada, osserva che la disposizione oggetto dell'impugnazione non prevede un analogo obbligo di controllo per chi affida il veicolo a una persona munita di patente scaduta di validità e viene così a punire con la sanzione accessoria un terzo estraneo alla violazione principale;

che un'ulteriore incongruenza della disposizione, secondo il giudice a quo, sarebbe determinata dal fatto che il proprietario del mezzo é chiamato a rispondere in via solidale per la pena pecuniaria principale in caso di inadempienza del trasgressore, potendo in tal modo trovarsi nella condizione di essere l'unico soggetto punito senza aver violato alcuna norma giuridica;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondate le questioni sollevate;

che, ad avviso dell’Avvocatura, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) stabilisce il principio generale per il quale degli illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie rispondono, in solido col trasgressore, anche i proprietari o gli usufruttuari o i titolari di un diritto personale di godimento delle cose servite a commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa é stata utilizzata contro la loro volontà, principio che é stato poi confermato, nella specifica materia, dall'art. 196 cod. strada, che ne ha precisato l'ambito di applicazione comprendendo tra gli obbligati anche l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;

che secondo la difesa erariale, la Corte ha avuto già modo di precisare (ord. n. 33 del 2001) che la responsabilità del proprietario costituisce, nel sistema sanzionatorio del cod. strada, un principio di ordine generale che trova conferma anche nell'art. 214, comma 1-bis, secondo il quale solo quando risulti evidente che la circolazione é avvenuta contro la volontà del proprietario il veicolo deve essere immediatamente restituito;

che con ordinanza emessa il 13 febbraio 2001, anche il Giudice di pace di Pistoia solleva questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126, comma 7, cod. strada per la "lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni".

che il rimettente ritiene che la disposizione impugnata violi la Costituzione in quanto non attribuisce alcuna rilevanza alle diverse ipotesi che il veicolo appartenga al trasgressore o a un terzo, non lascia alcuna discrezionalità all'autorità amministrativa nella commisurazione della durata della sanzione accessoria, non attribuisce rilevanza al pagamento immediato della sanzione pecuniaria principale e alla regolarizzazione sollecita della patente, non consente la commisurazione della durata del fermo del veicolo in relazione alla gravità della condotta, non distingue i casi in cui la patente sia scaduta da breve o da lungo tempo e, infine, non consente di considerare il tipo e la destinazione d'uso del veicolo;

che anche in questo giudizio di legittimità costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, premesso che nella ordinanza di rimessione vi é un implicito richiamo all'art. 3 Cost., ritiene che le censure mosse dal giudice a quo siano astratte, prive di riferimenti alla specifica fattispecie sottoposta al suo esame e non introducano elementi nuovi e diversi da quelli già disattesi dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001.

Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto profili diversi, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) – oltre che di alcune altre connesse disposizioni dello stesso decreto legislativo – e che per tale motivo tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento;

che la questione sollevata dal Giudice di pace di Trento con l’ordinanza iscritta al n. 106 del 2001 r.o. é manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che il rimettente omette qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice (ordinanza iscritta al n. 669 r.o. del 2000 del Giudice di pace di Caldaro), già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l’ordinanza n. 278 del 2001;

che anche la questione sollevata dallo stesso Giudice di pace di Trento con l’ordinanza iscritta al n. 254 del 2001 é manifestamente inammissibile, non avendo in questo caso il giudice a quo adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte di questa Corte in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che manifestamente inammissibili risultano essere le questioni sollevate dal Giudice di pace di Bologna con l’ordinanza iscritta al n. 131 r.o. del 2001 riguardo all’art. 214, commi 2 e 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, poichè dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che nessuna questione viene proposta in giudizio in ordine alla sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e che nessuna contestazione risulta esservi sulle spese di trasporto e custodia del veicolo;

che manifestamente inammissibile risulta ancora essere la questione sollevata dal Giudice di pace di Pistoia con l’ordinanza iscritta al n. 253 r.o. del 2001 poichè - a prescindere dall’omessa indicazione del parametro costituzionale invocato, individuabile in via interpretativa nell’art. 3 Cost. – l’ordinanza non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che manifestamente infondate risultano essere tutte le altre questioni sollevate dai giudici a quibus per le ragioni sotto addotte;

che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33 del 2001), l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè stabilire la misura delle sanzioni;

che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida é scaduta non é nè sproporzionata nè irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose (ord. n. 33 del 2001 cit.), mentre l'ininfluenza dell'estinzione della sanzione pecuniaria principale a seguito di intervenuto pagamento sulla durata della sanzione accessoria, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della strada, tende anch'essa a raggiungere il predetto scopo;

che nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata, fra le sanzioni stabilite per la guida con patente scaduta di validità e quelle che gli artt. 116, 128 e 186 Cod. strada prevedono, rispettivamente, per la guida senza patente, per la guida senza aver sostenuto gli esami medici prescritti e per la conduzione di veicoli in stato di ebbrezza, trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, ragionevolmente, conseguenze diverse;

che perciò le questioni sollevate dai Giudici di pace di Trento, Bologna, Legnago e Pistoia sono manifestamente inammissibili o manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento e dal Giudice di pace di Pistoia con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bologna con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bologna e dal Giudice di pace di Legnago con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.