SENTENZA N.135
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e da 266 a 271 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di DI SARNO Giovanni, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale", nella parte in cui "non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".
L’ordinanza, emessa nell’udienza preliminare, premette che nell’ambito di un procedimento penale relativo a delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato — "anche ai sensi dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.", qualora il luogo dovesse considerarsi di privata dimora — l’intercettazione di comunicazioni tra presenti all’interno di un locale notturno, ove si presumeva svolgersi l’attività criminosa.
Nello stabilire le modalità delle operazioni, il pubblico ministero aveva peraltro disposto, con proprio decreto, che nel locale venissero installate anche delle videocamere: e mentre l’intercettazione delle conversazioni non era stata di fatto eseguita, in quanto ostacolata dall’elevato volume della musica; l’apparato di ripresa visiva, occultato dalla polizia giudiziaria in una plafoniera sita in una saletta appartata, aveva consentito di registrare immagini di rapporti sessuali tra i clienti e le ballerine dell’esercizio.
Anche sulla base di tali registrazioni, il gestore del locale era stato quindi sottoposto ad arresti domiciliari; misura confermata, in sede di riesame, dal Tribunale di Torino, la cui decisione era stata tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, sul rilievo che le riprese visive avrebbero dovuto essere, nel frangente — in quanto effettuate in luogo qualificabile come di privata dimora — anch’esse specificamente autorizzate a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., rimanendo in difetto inutilizzabili.
Nella richiesta di rinvio a giudizio (formulata prima che intervenisse la decisione della Corte di cassazione nel procedimento incidentale de libertate), il pubblico ministero aveva peraltro indicato fra le fonti di prova a carico anche i nastri delle videoregistrazioni: nastri dei quali, nell’udienza preliminare, la difesa aveva quindi eccepito l’inutilizzabilità.
Ciò premesso, il rimettente osserva come — in assenza di specifica disciplina processuale — la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alla possibilità di effettuare riprese visive a fini di indagine in luoghi di privata dimora: avendo essa affermato ora che l’operazione resta preclusa in radice, fuori dei casi in cui risulti strettamente funzionale alla intercettazione di comunicazioni non verbali tra presenti, dal principio dell’inviolabilità del domicilio sancito dall’art. 14 Cost.; ora, invece, che la videoregistrazione deve essere autorizzata a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., e cioé in conformità della disciplina prevista per le intercettazioni ambientali; ora, infine, che é necessario e sufficiente, in base agli artt. 189 cod. proc. pen. e 14 Cost., un atto motivato dell’autorità giudiziaria e, dunque, anche un provvedimento del pubblico ministero.
Ad avviso del giudice a quo, la prima tesi non potrebbe essere condivisa, in quanto lo stesso art. 14 Cost. prevede "limiti e deroghe" al principio di inviolabilità del domicilio a salvaguardia di altri valori costituzionali, tra i quali l’accertamento e la repressione dei reati; e neppure la seconda, non sussistendo i presupposti per estendere analogicamente alle riprese visive le disposizioni in tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, stante anche la previsione dell’art. 189 cod. proc. pen. (in tema di prove non disciplinate dalla legge).
La lettura corretta del quadro normativo sarebbe pertanto la terza (sufficienza dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria): lettura a fronte della quale, tuttavia, la disciplina del mezzo di ricerca della prova in questione verrebbe a porsi in contrasto tanto con il principio di uguaglianza — avuto riguardo, quale tertium comparationis, all’ipotesi regolata dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. — quanto con lo stesso art. 14 Cost.
L’effettuazione di riprese visive comporterebbe, difatti, una limitazione della inviolabilità del domicilio equivalente, se non addirittura maggiore, rispetto all’intercettazione di comunicazioni fra presenti: sarebbe pertanto irragionevole che a quest’ultima possa procedersi solo in base a provvedimento del giudice ed entro precisi limiti, tanto di ammissibilità che temporali, mentre per le riprese visive basti un provvedimento, sia pur motivato, del pubblico ministero.
L’art. 14 Cost., d’altro canto, non si limita a richiedere, ai fini della compressione della libertà di domicilio, un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, ma postula altresì che tale provvedimento sia adottato "nei casi e nei modi stabiliti dalla legge": imponendo, così, una compiuta disciplina legislativa delle ipotesi e delle modalità di limitazione di detto diritto fondamentale, nella specie mancante.
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, il rimettente rimarca come nel procedimento a quo le riprese visive siano state eseguite in forza di un provvedimento motivato del solo pubblico ministero ed in un luogo che, per le sue caratteristiche, doveva considerarsi di privata dimora: con la conseguenza che il quesito di costituzionalità risulterebbe decisivo ai fini dell’utilizzabilità delle riprese stesse.
2. — Nel giudizio di costituzionalità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.
L’Avvocatura erariale nega la sussistenza del preteso contrasto con l’art. 14 Cost., ritenendo soddisfatto, nella specie, il livello minimo di garanzie previsto dal precetto costituzionale, il quale richiede, ai fini della limitazione del "diritto alla riservatezza", un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (e, quindi, anche del pubblico ministero): sarebbe, poi, la motivazione di tale provvedimento a dover rendere conto degli scopi perseguiti e dell’esistenza di esigenze investigative ricollegabili al fine, costituzionalmente protetto, di prevenzione e repressione dei reati.
Non sarebbe del pari compromesso l’art. 3 Cost., in quanto la valutazione del carattere più o meno "invasivo" della captazione di immagini rispetto all’intercettazione di comunicazioni fra presenti costituirebbe apprezzamento discrezionale del legislatore, il quale, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 14 Cost., rimarrebbe libero di dosare le garanzie che assistono ciascun mezzo di ricerca della prova.
Considerato in diritto
1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost., "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale", nella parte in cui "non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".
Dopo aver ricordato come, in assenza di una specifica disciplina processuale di tale mezzo di ricerca della prova, la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alle condizioni ed ai limiti di liceità della captazione di immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi, il rimettente pone a premessa del quesito di costituzionalità l’adesione all’orientamento in forza del quale, nell’attuale panorama normativo, risulterebbe "necessario e sufficiente", per l’effettuazione delle anzidette riprese visive, un atto motivato dell’autorità giudiziaria (e, dunque, nella fase delle indagini preliminari, anche un semplice provvedimento del pubblico ministero).
Tale assetto normativo contrasterebbe, peraltro, con l’art. 3 Cost., in quanto al carattere egualmente, o addirittura maggiormente "invasivo" delle riprese visive, rispetto alle intercettazioni ambientali, corrisponderebbe irragionevolmente un più ridotto "livello di garanzie" (le intercettazioni di comunicazioni fra presenti sono possibili, infatti, solo in base a provvedimento del giudice ed entro precisi limiti, di ammissibilità e temporali). Esso contrasterebbe altresì con l’art. 14 Cost., il quale non si limita a richiedere, ai fini della compressione della inviolabilità del domicilio, un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, ma postula altresì che tale provvedimento sia adottato "nei casi e nei modi stabiliti dalla legge": imponendo, con ciò, una compiuta disciplina legislativa delle ipotesi e delle modalità di limitazione della libertà fondamentale in discorso, nella specie non rinvenibile.
2.1. — Il quesito di costituzionalità formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba — tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni fra presenti nei medesimi luoghi — impone a questa Corte una verifica pregiudiziale: occorre stabilire, cioé, se l’operazione investigativa sulla quale il quesito stesso verte non risulti, in realtà, vietata in modo assoluto dal sistema costituzionale, a prescindere dal "livello di garanzie" dal quale la normativa ordinaria eventualmente la circondi.
Ad una simile conclusione parte della giurisprudenza e della dottrina perviene, in effetti, sul rilievo che la captazione di immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione dell’inviolabilità del domicilio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati dall’art. 14, secondo comma, Cost., il quale consente bensì invasioni per fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo nella forma delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri. Rimarcato come le ipotesi di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti debbano considerarsi, in via di principio, di stretta interpretazione, stante il loro carattere di eccezionalità, i fautori della tesi in questione osservano come le riprese visive non soltanto non figurino nell’elenco delle forme di interferenza sulla libertà domiciliare espressamente contemplate dalla Costituzione; ma segnino, altresì, un "salto qualitativo" rispetto ad esse sul piano dell’"invasività", tale da precludere qualsiasi tentativo di assimilazione (e, in particolare, la possibilità di ricondurre le riprese visive al paradigma concettuale dell’ispezione): giacchè mentre le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri sarebbero forme di intrusione palesi, la captazione di immagini a fini investigativi avrebbe, di necessità, carattere occulto.
A tale ricostruzione va peraltro obiettato, per un verso, che il riferimento, nell’art. 14, secondo comma, Cost., alle "ispezioni, perquisizioni e sequestri" non é necessariamente espressivo dell’intento di "tipizzare" le limitazioni permesse, escludendo a contrario quelle non espressamente contemplate; poichè esso ben può trovare spiegazione nella circostanza che gli atti elencati esaurivano le forme di limitazione dell’inviolabilità del domicilio storicamente radicate e positivamente disciplinate all’epoca di redazione della Carta, non potendo evidentemente il Costituente tener conto di forme di intrusione divenute attuali solo per effetto dei progressi tecnici successivi. Per un altro verso, va osservato che la citata disposizione costituzionale, nell’ammettere "intrusioni" nel domicilio per finalità di giustizia, non prende, in realtà, affatto posizione sul carattere — palese od occulto — delle intrusioni stesse: la configurazione di queste ultime, e delle ispezioni in particolare, come atto palese emerge, difatti, esclusivamente a livello di legislazione ordinaria.
L’attribuzione all’elenco delle limitazioni alla libertà di domicilio, di cui all’art. 14, secondo comma, Cost., di un carattere "chiuso" e storicamente "cristallizzato" sulla fisionomia impressa dalla legge processuale del tempo ai singoli atti invasivi richiamati provocherebbe, d’altro canto, un evidente squilibrio nell’assetto costituzionale dei diritti di libertà.
Nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà domiciliare si presenta strettamente collegata alla libertà personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti costituzionali che sanciscono l’una e l’altra (artt. 13 e 14 Cost.), nonchè dalla circostanza che le garanzie previste nel secondo comma dell’art. 14, Cost., in rapporto alle limitazioni dell’inviolabilità del domicilio, riproducono espressamente quelle stabilite per la tutela della libertà personale. Il domicilio viene cioé in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona.
Ciò posto, l’adesione alla tesi contrastata implicherebbe che il domicilio trovi tutela nella Carta costituzionale — quanto alla tipologia delle interferenze da parte della pubblica autorità — in modo più energico, non solo rispetto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (l’art. 15, secondo comma, Cost. fa generico riferimento, infatti, a possibili "limitazioni" di essa, senza alcuna restrizione quanto ai tipi); ma altresì rispetto alla stessa libertà personale, di cui l’inviolabilità del domicilio costituisce espressione in certo senso sotto-ordinata (l’art. 13, secondo comma, Cost., infatti, consente, a determinate condizioni, oltre alla "detenzione", "ispezione" e "perquisizione personale", "qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale"). Una simile ricostruzione appare tanto meno plausibile ove si consideri che nel terzo comma dell’art. 14 Cost. — per quanto attiene ai motivi ed ai modi della limitazione — la protezione costituzionale del domicilio risulta, viceversa, più debole di quella degli altri diritti di libertà dianzi menzionati; si ammette infatti in tale comma, in termini ampi, che "leggi speciali" consentano di eseguire "accertamenti e ispezioni" domiciliari anche per motivi "di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali".
Giova soggiungere che l’ipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro nè nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), nè nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17); nè, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52), qui richiamata – ancorchè priva di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.
2.2. — Escluso che l’attività investigativa in argomento si scontri con un divieto costituzionale assoluto, l’odierna questione si palesa infondata.
Al riguardo, va invero osservato che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell’ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora é applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare i limiti entro i quali le immagini concretamente riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti é, d’altra parte, una questione che spetta al giudice a quo risolvere.
Il problema di costituzionalità si configura solo ove si fuoriesca dall’ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l’intrusione nel domicilio in quanto tale. In questo caso, il modello normativo evocato dal giudice a quo come tertium comparationis é inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. Sebbene, infatti, come già accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" — tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonchè, da ultimo, ad opera dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso — pur presentando anch’essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo — ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti.
L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.; ferma restando, per l’importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l’opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.