ORDINANZA N. 128
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2001, dal Tribunale di Velletri, nel procedimento civile vertente tra Palitti Massimo e l'Istituto italiano Credito Fondiario ed altri, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 28 marzo 2001, ha sollevato, in relazione all’art. 3 della Costituzione ed "al principio generale di ragionevolezza", questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), secondo il quale, ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l’incarico, "la relativa spesa é determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali";
che il rimettente premesso di essere stato adito, ex art. 11 della legge n. 319 del 1980, in sede di impugnazione del provvedimento giudiziale di liquidazione al consulente del compenso per l’incarico svolto nel corso di una procedura esecutiva, a causa del mancato riconoscimento delle spese relative all’attività svolta da un ausiliario della cui opera lo stesso era stato autorizzato ad avvalersi osserva che, secondo la interpretazione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sulla base, altresì, dei lavori preparatori della legge, la disposizione denunciata andrebbe letta nel senso che troverebbero applicazione le disposizioni di cui alla predetta legge n. 319 del 1980 (ed oggi di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), mentre le tariffe vigenti (da intendere come tariffe professionali) e, in subordine, gli usi, troverebbero applicazione solo in via residuale;
che, peraltro, sulla scorta di tale interpretazione, non esistendo prestazione d’opera che non possa essere valutata alla stregua del criterio di cui all’art. 4 della legge n. 319 del 1980 (per vacazioni), le tariffe non giudiziarie e gli usi non potrebbero mai essere applicati quali criteri di liquidazione del compenso;
che il rilevato elemento di contraddittorietà della disposizione permarrebbe, secondo il rimettente, anche se la stessa dovesse interpretarsi nel senso che il legislatore, con l’espressione "tariffe vigenti", abbia inteso fare riferimento proprio alle tariffe giudiziarie, atteso che, in tal caso, non troverebbero mai applicazione gli usi locali;
che l’impossibilità di attribuire alla disposizione "un senso compiuto e razionale" induce a dubitare, ad avviso del giudice a quo, della sua legittimità costituzionale, segnatamente per contrasto con il "principio di intrinseca ragionevolezza come riconosciuto dalla Corte costituzionale";
che, sempre sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione in questione suscita, secondo il rimettente, dubbi di costituzionalità anche perchè considera il compenso spettante all’ausiliario del consulente come una spesa del consulente stesso, consentendone, tuttavia, il rimborso solo nei limiti delle tariffe giudiziarie, le quali non si applicano al rapporto, di natura privatistica, tra consulente e ausiliario, che "non é ausiliario del giudice", e non costituiscono neppure un parametro di congruità della spesa affrontata, la quale dipende dai valori di mercato della prestazione;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per il quale il consulente, che affronti spese non consistenti nell’opera personale di terzi, ha diritto all'intera rifusione delle stesse, purchè sostenute e necessarie, mentre il consulente che si avvale dell’opera di terzi deve in parte accollarsi le spese relative al compenso del prestatore, non essendo a quest’ultimo opponibili le tariffe giudiziarie;
che, inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, con il pretendere che il consulente debba subire un danno patrimoniale, pari alla differenza tra il costo effettivo della prestazione dell’ausiliario ed il corrispettivo, come determinato dalle tariffe giudiziarie, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento sia all’interno "dei rapporti d’opera professionale pubblicistici", sia all’interno del mondo del lavoro in senso ampio;
che, infine, secondo il giudice a quo, la razionalità e l'equità della disciplina posta dalla disposizione denunciata non possono "essere difese sulla base di ragioni di equo contenimento delle spese giudiziali";
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione, evidenziando, tra l’altro, la disomogeneità delle fattispecie poste a confronto.
Considerato che la disposizione denunciata ¾ nell'interpretazione fatta propria dal rimettente, nel senso che il criterio delle tariffe vigenti e degli usi locali svolge un ruolo residuale, valido ove manchi un parametro nelle tabelle giudiziarie ¾ non può certamente reputarsi incostituzionale solo per il dubbio espresso dal rimettente stesso e cioé che i criteri previsti come residuali possano, di fatto, non trovare mai applicazione;
che, quanto alle altre censure, deve osservarsi che la disposizione in esame ha inteso innovare profondamente la previgente disciplina, la quale, mentre prevedeva che il compenso agli ausiliari dei consulenti fosse "valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali" (art. 6, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, recante disposizioni in materia di "Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria"), stabiliva come regola generale, per i consulenti tecnici, il criterio del compenso "a vacazioni" (artt. 3 e 4);
che tale sistema di remunerazione determinava, come evidenziato da più parti, una palese discriminazione tra consulenti del giudice e ausiliari degli stessi;
che la legge n. 319 del 1980, optando per un sistema che non riproponesse la sperequazione della precedente normativa, ha mantenuto solo in via residuale il criterio della commisurazione a tempo per la liquidazione degli onorari del consulente (art. 4) e stabilito, altresì, per gli ausiliari della cui opera quest'ultimo si sia avvalso, che il relativo compenso debba essere determinato, in via principale, sulla base delle tariffe giudiziarie previste dalla legge (art. 7, terzo comma);
che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che le tariffe giudiziarie non siano opponibili all'ausiliario, senza avvertire che il sistema introdotto dal legislatore, in luogo di quello precedente, ha voluto assumere dette tariffe come criterio di valutazione della prestazione resa dall'ausiliario stesso; e ciò, anche, in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente;
che, alla luce di quanto detto, vanno considerati infondati i dubbi sollevati dal rimettente, con la proposizione dell’incidente di costituzionalità, in vista della reintroduzione di quel sistema di remunerazione degli ausiliari dei consulenti, già previsto dalla legge n. 1426 del 1956, che il legislatore, con la disposizione denunciata, ha inteso, per le motivazioni dianzi esposte, del tutto ragionevolmente superare;
che, pertanto, la questione deve reputarsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2002.