Ordinanza n. 125 del 2002

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ORDINANZA N. 125

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanze emessa il 13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza sul ricorso proposto da Savitour snc contro l'Ufficio delle Entrate di Potenza, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, avente ad oggetto il silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di rimborso del versamento di ritenute effettuato quale sostituto d’imposta sugli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (in seguito t.f.r.) dei propri dipendenti, promosso dalla Società Savitour s.n.c., la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con ordinanza 13 febbraio 2001 (r.o. n. 502 del 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

che le predette norme impongono ai sostituiti d’imposta per redditi di lavoro dipendente l’obbligo di versare al fisco un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;

che il giudice rimettente ritiene che il versamento dell'importo é previsto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui la norma denunciata mediante l'obbligo di acconto costringe l’imprenditore a pagare con denaro proprio (prelevato dagli accantonamenti per il t.f.r.) l’imposta altrui; da qui la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione che dettano, rispettivamente, il principio di uguaglianza dei cittadini, "per cui ciascuno deve pagare le proprie imposte e non quelle altrui" e la regola in base alla quale "ciascuno partecipa alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, supponendo un reddito conseguito, reale e non virtuale";

che, in particolare, nel caso in esame, osserva il giudice a quo, non si sarebbero realizzati i presupposti di cui all’art. 16, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che vuole l’esistenza di un reddito tassabile per la legittimazione dell’imposizione fiscale determinata dalla capacità contributiva, in quanto il versamento dell’acconto avverrebbe a prescindere dal conseguimento di un reddito, non potendosi considerare tale l’accantonamento al fondo t.f.r.;

che é intervenuto in giudizio avanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso perchè venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione essendo la stessa stata già decisa con sentenza n. 155 del 2001.

Considerato che l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Potenza solleva la medesima questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata da questa Corte infondata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 della Costituzione) con la sentenza 21 maggio 2001 n. 155, che ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2002.