ORDINANZA N. 124
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Massimo VARI, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2001 e l'8 novembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte ai nn. 339 e 467 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con due ordinanze, di analogo contenuto, decise l'8 novembre 2000 e il 21 febbraio 2001 e depositate rispettivamente il 26 febbraio e il 26 marzo 2001, nel corso di separati giudizi cautelari in materia di pensioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l’emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere il merito della controversia della medesima Corte dei conti in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato, appartenente alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico;
che il giudice a quo denuncia la violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sottolineando l’irragionevolezza di una scelta che, in assenza di qualsivoglia giustificazione concreta o sistematica, valicherebbe i margini della discrezionalità legislativa: un sistema che ripartisce la competenza collegiale e quella monocratica nei termini descritti non avrebbe precedenti e sarebbe gravemente difforme rispetto ai modelli più vicini al giudizio pensionistico, il processo cautelare nel processo di responsabilità contabile ed il processo cautelare nel rito del lavoro, pure richiamato, quest’ultimo, nel giudizio della Corte dei conti in tema di pensioni;
che i sospetti di irragionevolezza, continua il giudice rimettente, si accentuerebbero alla luce degli effetti che può determinare l’art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al collegio chiamato a valutare la domanda cautelare il potere di decidere il merito della controversia con sentenza succintamente motivata, quando il ricorso appaia manifestamente fondato, o manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile;
che la trasformazione del rito avrebbe come effetto automatico, secondo la Corte dei conti, anche la trasformazione dell’organo decidente; ciò comporterebbe la modificazione del giudice naturale precostituito per legge, dipendente non già da una chiara e verificabile scelta del legislatore, ma da circostanze occasionali e variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano posto il collegio in condizioni di provvedere nel merito e nella stessa determinazione facoltativa del collegio di decidere con sentenza, chiudendo la fase processuale; quest’evenienza, se da una parte sarebbe coerente con le finalità di accelerazione processuale perseguite dalla legge, dall’altra parte realizzerebbe - proprio a causa dell’anomalia di partenza che contraddistingue il processo cautelare - un arbitrario sovvertimento di competenze;
che ne seguirebbe, pertanto, conclude il giudice rimettente, la violazione dell’art. 25 della Costituzione;
che é intervenuta, in entrambi i giudizi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.
Considerato che le due identiche ordinanze della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, hanno sollevato la medesima questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per cui può procedersi alla riunione dei giudizi, in modo da essere unitamente decisi;
che l’anzidetta questione di legittimità costituzionale é già stata sollevata dalla Corte dei conti con altre ordinanze di identico contenuto a quelle in esame e dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con l'ordinanza 24 ottobre 2001 n. 343, che ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Massimo VARI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2002.