ORDINANZA N. 122
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Tosiromsas e il Comune di Roma, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia;
che l’ordinanza é stata resa in un giudizio promosso - dopo il 1° luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 - da un privato contro un Comune, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato rilascio di un certificato di abitabilità;
che, secondo il giudice rimettente, la controversia, attesa la latitudine assunta dalla materia urbanistico-edilizia, sarebbe attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma tale ampliamento delle attribuzioni del giudice amministrativo colliderebbe con il carattere necessariamente circoscritto delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ammesse non per blocchi di materie, ma per specifiche categorie di controversie caratterizzate dalla compresenza, difficilmente districabile, delle due posizioni soggettive tradizionali del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo;
che in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia - rappresentando non un'eccezione, ma uno stravolgimento del sistema - finirebbe per connotare il giudice amministrativo come giudice speciale o straordinario vietato dalla Costituzione;
che inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, per l’assoggettamento a due giurisdizioni, una delle quali non godrebbe di adeguate garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando preliminarmente l’inammissibilità della questione, in quanto al giudizio sarebbe ratione temporis applicabile l’art. 34 nel testo originario del d.lgs. n. 80 del 1998, e non la riproduzione della norma ad opera dell’art. 7 della sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e in subordine la sua infondatezza, essendo il titolo IV della parte seconda della Costituzione ispirato non al principio di unità della giurisdizione, ma all’intento di conservare le giurisdizioni c.d. "storiche", con affidamento del sistema di riparto alla discrezionalità del legislatore ordinario.
Considerato che il Tribunale di Roma denuncia genericamente l’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), senza specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio de quo, il testo originario della disposizione o il nuovo testo introdotto dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), entrata in vigore il 10 agosto 2000;
che al riguardo il dispositivo dell’ordinanza menziona letteralmente <<l’art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998>>, senza ulteriori precisazioni, e la motivazione sottolinea che <<l’art. 34 é stato riprodotto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, che é entrato in vigore successivamente all’instaurazione del presente giudizio>>, con un richiamo al dato temporale che potrebbe rimandare all’art. 5 del codice di procedura civile e alla conseguente inapplicabilità della legge n. 205 ai giudizi in corso;
che invece argomenti a favore dell’impugnazione del nuovo testo possono trarsi dal ripetuto riferimento dell’ordinanza <<al legislatore del 1998 e del 2000>>;
che la mancata specificazione dell’oggetto del giudizio di costituzionalità si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza;
che pertanto la questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2002.