ORDINANZA N. 111
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Maria Theresia Rita Marseiler ed altre contro la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Maria Theresia Rita Marseiler, di Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre, di Olivia Oeschger ed altre, nonchè l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Maurizio Calò per Maria Theresia Rita Marseiler, Guido Bonomo per Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre, Aristide Police per Olivia Oeschger ed altre e l'avvocato Roland Riz per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 1999, e pervenuta alla Corte il 21 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995);
che, come il rimettente ricorda, la normativa impugnata – disciplinando la posizione delle dipendenti della Provincia collocate nella speciale aspettativa di cui all’art. 53 dell’abrogata legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 (Modifiche all’ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale) – ha previsto un nuovo regime, in base al quale esse possono chiedere di essere trattenute in un’aspettativa supplementare non retribuita, per il tempo necessario a raggiungere i requisiti previsti per il diritto a pensione (art. 19, comma 5), ovvero chiedere, in caso di vacanza di posti, di essere riammesse in servizio per il tempo necessario alla maturazione dei requisiti stessi (art. 19, comma 6);
che l’ordinanza é stata pronunciata nel corso di quattro giudizi di appello, proposti separatamente da numerose lavoratrici dipendenti dalla Provincia di Bolzano – collocate, prima del 19 settembre 1992, nell’aspettativa di cui alla legge provinciale n. 4 del 1972 - contro le sentenze con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, aveva rigettato i ricorsi da esse introdotti per impugnare i provvedimenti dell’Ufficio pensioni della provincia, concernenti la rideterminazione dei requisiti minimi di servizio necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, ed il contestuale invito a scegliere, ai sensi della normativa impugnata, tra prolungamento dell’aspettativa (senza assegni e con il pagamento dei contributi previdenziali) e riammissione in servizio;
che il rimettente rileva che le lavoratrici hanno proposto appello deducendo molteplici violazioni e false applicazioni di legge ed in subordine prospettando la questione di legittimità costituzionale;
che, relativamente alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l’art. 19, comma 5 – ponendo, durante il periodo di aspettativa supplementare, la contribuzione previdenziale a totale carico delle dipendenti - imporrebbe un irragionevole aggravio alla loro posizione, non solo sacrificando l’affidamento da esse riposto nella non onerosità dell’esodo pensionistico, ma anche imponendo una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa;
che la situazione non sarebbe riequilibrata dall’art. 19, comma 6, poichè la subordinazione della riammissione in servizio alla vacanza di posti renderebbe del tutto incerta la possibilità per le lavoratrici di non essere pregiudicate dalla richiamata contribuzione forzosa, onde anche il comma in esame sarebbe incostituzionale, limitatamente all’inciso "in caso di vacanza", potendo la sua effettiva applicazione <<rivelarsi non efficace come rimedio all’onerosa e irragionevole contribuzione prevista dal precedente comma 5>>;
che pertanto, secondo il rimettente, l’art. 19, commi 5 e 6, contrasterebbe con l’art. 3 Cost., introducendo, <<senza adeguata giustificazione, effetti irragionevolmente onerosi per il personale femminile dell’amministrazione provinciale di Bolzano, che aveva fatto affidamento su un regime pensionistico più favorevole>> e non assicurando <<un ragionevole riequilibrio delle posizioni di quel personale che intenda riprendere l’attività lavorativa per non subire il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali attingendo, eventualmente, ad altre fonti di reddito>>; con l’art. 23 <<in correlazione con l’art. 38>> Cost., in quanto la modificazione della natura della prestazione da contributiva in forzosamente volontaria si risolve nell’imposizione di una prestazione patrimoniale; con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto tale imposizione, e la correlativa esclusione di qualsiasi controprestazione, determina <<un’ulteriore alterazione peggiorativa e unilaterale del rapporto>>; e con l’art. 37 Cost., in quanto la normativa in esame introduce un regime peggiorativo per il personale femminile e rende più difficile <<l’adempimento dell’essenziale funzione familiare>>;
che le appellate si sono costituite con separate memorie insistendo per l’accoglimento della questione;
che si é costituita anche la Provincia di Bolzano, depositando memoria, nella quale ha sostenuto l’infondatezza della questione e, limitatamente al comma 6 della norma impugnata, la sua inammissibilità per difetto di rilevanza;
che nell’imminenza dell’udienza pubblica alcune delle parti private e la Provincia di Bolzano hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che, con riferimento all’art. 19, comma 5, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), l’ordinanza di rimessione afferma che, durante l’aspettativa supplementare prevista da tale norma, la contribuzione previdenziale sarebbe totalmente a carico delle lavoratrici e da tale interpretazione desume l’illegittimità costituzionale della norma;
che in tal modo l’ordinanza – pur rilevando esplicitamente che nelle fattispecie di cui ai giudizi a quibus le lavoratrici erano state collocate in aspettativa prima del 19 settembre 1992 - non tiene conto dell’ultimo inciso del comma 5, ai sensi del quale le lavoratrici poste in aspettativa supplementare entro il 31 dicembre 1992 sono assoggettate, in realtà, soltanto al rimborso della quota di contribuzione a loro carico, restando invece quella gravante sul datore di lavoro a carico della Provincia;
che, pertanto, il rimettente - sulla base di una lettura parziale della norma impugnata - ritiene contrastante con i parametri evocati una disciplina diversa da quella applicabile alla fattispecie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza;
che ne discende la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 5, della citata legge provinciale;
che, con riguardo all’art. 19, comma 6, l’ordinanza di rimessione rileva che le lavoratrici avevano impugnato le "determinazioni" dell’ufficio pensioni della provincia di Bolzano, con le quali esse erano state invitate a optare o per il prolungamento dell’aspettativa senza assegni e con il pagamento a loro carico dei contributi previdenziali o <<per la riammissione in servizio anche ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 19 della legge provinciale n. 15/1993>>;
che pertanto – risultando dalla ricostruzione della vicenda operata dal Giudice rimettente che la Provincia aveva concretamente offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio – la questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 19 nella parte in cui tale riammissione é ammessa solo in presenza di posti vacanti risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.