ORDINANZA N. 77
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi primo e quarto (recte: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile Sgobbi Simone contro A.I.F. Gruppo Securitas s.r.l. ed altri, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società e gli altri soggetti privati convenuti, la condanna dei convenuti stessi al pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto ( recte: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nella parte relativa all'esclusione dell'Amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro;
che, secondo il Tribunale rimettente, la prova testimoniale raccolta dimostrerebbe che il lavoro di movimentazione dei fascicoli e incartamenti della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, del quale il ricorrente (insieme ad altri giovani) era stato incaricato dai convenuti che lo retribuivano, in realtà era eseguito anche nell'interesse dell'Amministrazione, in quanto concerneva compiti propri dei dipendenti di questa, tanto che vi era un accordo tra il Conservatore e i soggetti privati convenuti in giudizio e interessati alle visure;
che, sulla base di tali circostanze di fatto, il Tribunale rimettente afferma che il contraddittorio dovrebbe essere esteso all'Amministrazione finanziaria nei cui confronti dovrebbe avere applicazione la normativa impugnata se non ne fosse, appunto, esclusa l'applicazione nei confronti della Amministrazione statale;
che, secondo il giudice a quo, la suddetta esclusione si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto essa, del tutto irragionevolmente, renderebbe possibile alla Amministrazione statale di ricorrere alla intermediazione di manodopera per sottrarsi alla applicazione dei principi di effettività del rapporto di pubblico impiego da tempo elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla assunzione irregolare di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
che sarebbe, altresì, violato il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto l'immotivato esonero della Amministrazione statale dalla osservanza della legge n. 1369 del 1960 esporrebbe soggetti privati al rischio di essere condannati a corrispondere importi retributivi per prestazioni di lavoro subordinato rese non alle loro dipendenze, ma alle dipendenze di una Amministrazione statale per lo svolgimento di un pubblico servizio;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
Considerato che il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione affermando che soltanto l’attribuzione della titolarità passiva del rapporto alla Amministrazione finanziaria potrebbe consentire di assolvere i soggetti privati convenuti dalle domande proposte nei loro confronti;
che, secondo quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, non soltanto non é parte l’Amministrazione, ma nessuna domanda nei confronti di questa é stata proposta;
che, conseguentemente, la suddetta motivazione della rilevanza non é plausibile in quanto la questione, anzichè essere proposta per la definizione del giudizio a quo, finisce per essere sollevata in riferimento ad un altro eventuale giudizio, diverso per petitum e causa petendi;
che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.