Ordinanza n. 74 del 2002

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ORDINANZA N. 74

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a dichiarare l'idoneità della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il 22 maggio 2001, pervenuta a questa Corte il 2 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della predetta legge "nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono prestare i notai di prima nomina";

che il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione – contenuta nella norma impugnata – di una cauzione dell'importo massimo di lire quindicimila integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni;

che, infatti, secondo il giudice a quo, tenuto conto che la ratio dell'obbligo di prestare cauzione é quella di apprestare una garanzia economica per gli eventuali danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la disparità fra l'importo – "veramente risibile" – della cauzione imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione imposta agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato, i raccomandatari marittimi;

che l'irragionevolezza della norma impugnata sarebbe confermata dalla previsione, contenuta nei "Principi di deontologia professionale dei notai", approvati dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui "il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione", con ciò implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneità a tal fine della cauzione stabilita dalla legge;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, sia perchè non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se é denunciata la irragionevolezza in sè della norma impugnata o la ingiustificata disparità di trattamento dei notai rispetto ad altre categorie di operatori; sia perchè all'eventuale accoglimento della questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare alcuna cauzione, sicchè la materia resterebbe priva di disciplina; secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe dovuto, sulla base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione prestata, così che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla Corte d'appello in sede di ricorso promosso dall'interessato o dal pubblico ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della legge;

che la questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente, infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per la diversa natura dell'attività svolta, la diversità dell'ambiente in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;

che, sotto il profilo della ragionevolezza, l'infondatezza della questione risulterebbe dalla considerazione per cui, se la cauzione in esame dovesse essere prestata in misura sufficiente a coprire i danni di rilevante dimensione che si possono cagionare nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande capacità patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione: in ciò risiederebbe la ragione del mancato aggiornamento di tale garanzia ormai non più adeguata ai tempi.

Considerato che la questione sollevata dal Tribunale di Savona non riguarda la legittimità dell'obbligo in sè di prestare la cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca su beni immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si contesti il fondamento o la ragionevolezza in considerazione della attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito non aggiornato: ma investe solo la determinazione legislativa dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge, sotto il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, in particolare i raccomandatari marittimi;

che la questione così proposta appare manifestamente infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono essere prestate dai soggetti – titolari di imprese individuali o amministratori di società o institori – che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento, sulla base di mandato con o senza rappresentanza conferito dall'armatore o dal vettore, nonchè con o senza contratto di agenzia, di attività contrattuale, di prestazione di servizi e di assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"): evidenti essendo le differenze fra i due ordini di attività messi a raffronto, sotto il profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per l'accesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.