ORDINANZA N. 72
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La Spezia, il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova e il 23 maggio 2001 dalla Corte di appello di Genova, rispettivamente iscritte al n. 802 del registro ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2000 e nn. 10, 11 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 12 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento all'art.117 della Costituzione [r.o. n. 802 del 2000], il Tribunale di Milano, V sezione civile, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento all'art.117 della Costituzione [r.o. n.143 del 2001], il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 dicembre 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, e 117 della Costituzione [r.o. n.180 del 2001] e la Corte d'appello di Genova, sezione I civile, con ordinanza emessa il 23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione [r.o. n.584 del 2001];
che le ordinanze, con argomentazioni pressochè identiche, censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali;
che i giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, i rimettenti richiamano il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorchè oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso dei giudici rimettenti, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae se stessa "alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed é tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;
che con distinti atti, di contenuto in larga misura coincidenti, si é costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria, parte nei processi principali, chiedendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonchè la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state censurate dai giudici a quibus in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinchè riesaminino i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.