Ordinanza n. 62 del 2002

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ORDINANZA N. 62

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Carla Brugola ed altri contro l’Ufficio del registro di Milano, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione di Ercole Brugola ed altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 1° febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140;

che ad avviso del rimettente – il quale espone di essere chiamato a pronunciarsi sull’impugnativa di avvisi di liquidazione emessi dall’Ufficio del registro di Milano – le norme denunciate contrasterebbero con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui dispongono che l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM), benchè soppressa e sostituita dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dal 1° gennaio 1993, continui tuttavia ad essere dovuta – ai sensi, specificamente, dell’art.17, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 – "nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992";

che si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, avendo acquistato un bene immobile prima del 1° gennaio 1993, lo vendano dopo tale data ma prima del 1° gennaio 2003 e coloro che lo vendano successivamente a quest’ultima data, in quanto solamente i primi sarebbero tenuti al pagamento dell’INVIM, sia pure limitatamente all’incremento di valore verificatosi sino al 31 dicembre 1992, in aggiunta all’ICI dovuta per il periodo di possesso successivo alla data suddetta;

che l’incostituzionalità della disciplina risulterebbe ulteriormente accentuata – ad avviso ancora del giudice a quo – a seguito dell’istituzione, con l’art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, per i soli trasferimenti per causa di morte, della imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, la quale colpisce con l’aliquota fissa dell’uno per cento, nelle successioni aperte fino al 1° gennaio 2003, gli immobili acquistati dal de cuius prima del 31 dicembre 1992;

che, secondo il rimettente, il legislatore, avendo a suo tempo disposto che l’INVIM fosse applicata in occasione tanto dei trasferimenti inter vivos quanto di quelli mortis causa, non avrebbe potuto successivamente prevedere – pena la violazione del principio di eguaglianza - un diverso trattamento per le due ipotesi in relazione al periodo di regime prorogato, tanto più ove si consideri che l’INVIM é imposta progressiva a scaglioni mentre l’imposta sostitutiva é proporzionale;

che la normativa denunciata sarebbe, infine, in contrasto con i parametri evocati anche sotto il profilo della irragionevole sovrapposizione di imposta locale ed imposta erariale nel periodo di regime prorogato;

che si sono costituiti in giudizio Ercole, Igino, Carla, Stefania e Maria Brugola, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali hanno concluso per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della questione, per totale carenza di motivazione in punto di rilevanza, non risultando dall’ordinanza quale delle norme impugnate – aventi ambiti diversi, anche temporalmente, di operatività – debba essere effettivamente applicata nel caso di specie;

che, in via subordinata, nel merito, l’Avvocatura chiede dichiararsi l’infondatezza della questione stessa;

che l’individuazione della data del 1° gennaio 2003 quale termine finale del regime di protratta applicabilità dell’INVIM costituirebbe – secondo la stessa Avvocatura - espressione di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, non censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale;

che la prospettata disparità di trattamento non sussisterebbe, d’altro canto, nemmeno con riferimento alla disciplina di cui al decreto-legge n. 79 del 1997, che all’art. 11 ha introdotto – dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - una imposta sostitutiva dell’INVIM per le successioni concernenti immobili posseduti dal de cuius alla data del 31 dicembre 1992, in quanto la diversità delle situazioni poste a confronto – trasferimenti inter vivos e successioni mortis causa – renderebbe non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento fiscale del trasferimento immobiliare nelle due ipotesi;

che nessuna lesione dell’art. 53 Cost., determinata dall’asserita sovrapposizione di tributo erariale e tributo locale, si verificherebbe, infine, con riguardo al periodo di coesistenza dell’ICI e dell’INVIM, considerati sia il carattere non "confiscatorio" del prelievo complessivo sia la diversità di presupposti tra i due tributi sia, infine, la circostanza che l’incremento di valore tassabile ai fini INVIM, nel regime prorogato, é solamente quello verificatosi sino al 31 dicembre 1992.

Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda la legittimità costituzionale del regime di protratta applicabilità dell’INVIM, limitatamente all’incremento di valore maturato sino al 31 dicembre 1992, nel caso in cui il presupposto di applicazione dell’imposta si verifichi dal 1° gennaio 1993 sino al 1° gennaio 2003 (termine successivamente anticipato al 1° gennaio 2002 dall’art. 8, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

che il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che siffatto difetto di motivazione non può certo ritenersi superato dalle indicazioni fornite dalle parti private nella memoria di costituzione, essendo di esclusiva competenza del rimettente la valutazione in ordine alla rilevanza della questione;

che, d’altra parte, non é possibile desumere la rilevanza della questione dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio che il rimettente effettua solo genericamente e senza neppure indicare a quale imposta si riferiscano gli avvisi di liquidazione impugnati dai ricorrenti;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), 4, comma 1, lettera a), n. 17), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.