Ordinanza n. 61 del 2002

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ORDINANZA N. 61

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione di De Simone Annarita nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Emanuele Fornario per De Simone Annarita e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente more uxorio succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune;

che il rimettente afferma che l’attrice ha convissuto more uxorio con il convenuto nell’appartamento condotto in locazione da quest’ultimo; che, cessata la convivenza, l’attrice é rimasta nell’immobile; che l’ex convivente intende riottenere la disponibilità dell’immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore; che l’attrice ha proposto domanda di accertamento del proprio diritto a succedere nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978;

che, relativamente al merito della questione, il giudice a quo osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, anche in mancanza di figli comuni; mentre, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente precisa che, nel caso di pronuncia favorevole, l’attrice subentrerebbe nel rapporto di locazione e non sarebbe obbligata al rilascio quale occupante senza titolo;

che nel giudizio innanzi alla Corte si é costituita l’attrice del giudizio a quo, insistendo per l’accoglimento della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che nell’ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore intende riottenere la disponibilità dell’immobile, mentre la ex convivente del medesimo chiede che sia dichiarata la propria successione nel rapporto di locazione;

che il giudice a quo non specifica quale sia il rapporto tra le due domande nè precisa le ragioni su cui si basa la domanda di successione nel contratto di locazione, non essendo, in particolare, chiarito se a sostegno dell’anzidetta domanda di successione sia stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;

che il rimettente non precisa nemmeno se il rilascio dell’immobile, cui, come egli afferma, sarebbe obbligata l’attrice quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo in tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità tra la domanda in relazione alla quale é prospettato il dubbio di legittimità costituzionale e le altre domande eventualmente proposte nel medesimo giudizio;

che, in definitiva, la mancata indicazione di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.