Ordinanza n. 47 del 2002

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ORDINANZA N. 47

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Domenico Gramazio nei confronti di Pier Luigi Celli, promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con ricorso depositato il 9 maggio 2001 ed iscritto al n. 190 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’assemblea nella seduta del 17 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 63), secondo la quale le dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio in data 10 novembre 1998 attraverso la diffusione di un comunicato stampa in cui egli dava notizia di una interrogazione presentata il giorno stesso all’Ufficio di Presidenza per il vaglio di ammissibilità - dichiarazioni in relazione alle quali é in corso davanti allo stesso Tribunale procedimento civile per risarcimento del danno, proposto nei confronti del deputato Gramazio da Pierluigi Celli – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che, a fronte di una delibera di insindacabilità, l’autorità giudiziaria é tenuta ad arrestare il procedimento in corso, salva solo la possibilità di provocare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della delibera, controllo diretto ad accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria;

che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni del deputato Gramazio, nelle quali si prospettava una condotta di Pierluigi Celli, nella qualità di direttore generale della RAI, non conforme ai doveri di deontologia professionale: in primo luogo in quanto la diffusione al di fuori della sede parlamentare di un comunicato stampa riproduttivo di una interrogazione la sera stessa della sua presentazione all’Ufficio di Presidenza per il vaglio di ammissibilità non potrebbe essere considerata attività inerente al mandato, contravvenendo alle regole disciplinanti il procedimento interno di controllo attinente al contenuto dell’interrogazione; in secondo luogo, perchè sarebbe stata successivamente accertata, ai sensi dell’art. 139-bis del regolamento della Camera, la non pertinenza dell’interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare, con la conseguenza che l’opinione espressa dal deputato, anche se qualificabile come "politica", sarebbe al di fuori dell’esercizio di funzioni parlamentari, e dovrebbe sottostare al regime giuridico di ogni altra opinione politica espressa da un comune cittadino;

che, pertanto, il Tribunale ricorrente, nel sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiede che, ritenuta l’ammissibilità del conflitto, sia dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità dei fatti oggetto del giudizio civile innanzi a sè pendente e che, conseguentemente, sia annullata la predetta delibera parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l’autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile per risarcimento del danno, in relazione a dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità all’art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell’assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, onde il conflitto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.