Ordinanza n. 26 del 2002

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ORDINANZA N. 26

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1999), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e la USL n. 3 di Bassano del Grappa, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso contro l’Azienda sanitaria USL n. 3 di Bassano del Grappa dai genitori di una degente presso l’Istituto Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per essere sottoposta a trattamenti di natura neuro-psichiatrica – il Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984), questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della stessa Regione 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1999);

che nel procedimento civile a quo le parti ricorrenti chiedono che venga accertato l’obbligo della USL convenuta di provvedere al pagamento delle spese di degenza presso il predetto istituto, dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle disposizioni impugnate dal Tribunale rimettente;

che nell’ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978 assicura, fra l’altro, all’art. 2, primo comma, n. 4, "la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica" e, all’art. 26, pone a carico del servizio sanitario nazionale le "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa"; dall’altro, che, diversamente dalle prestazioni sanitarie, le prestazioni "di carattere socio-assistenziale competono alle regioni e agli enti locali" in base all’art. 30 della legge n. 730 del 1983, invocato come parametro interposto (rimanendo a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali);

che il giudice a quo conclude che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della legge della Regione Veneto n. 5 del 1996; 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 3 del 1998; 55, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 7 del 1999, nella parte in cui prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario, contrasterebbero con l’art. 117 della Costituzione, per contrasto con i richiamati princìpi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 1978 e 30 della legge n. 730 del 1983;

che nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che questa Corte dichiari l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione;

che, in via preliminare, l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice del lavoro di Bassano del Grappa, per inadeguatezza della motivazione e giacchè quest’ultimo, contraddittoriamente, ha da un lato limitato il petitum nel giudizio principale al biennio 1997-98, dall’altro, ha impugnato una serie di disposizioni "temporalmente non pertinenti", senza fra l’altro tener conto di una serie di modifiche ed abrogazioni nel frattempo intervenute;

che, nel merito, l’Avvocatura osserva che "non esiste alcun "principio fondamentale" che esoneri in toto i soggetti tenuti agli alimenti a favore di persona inabile dall’obbligo civilistico di sostenerne il relativo onere e che trasferisca in toto a carico della collettività ogni spesa per il soddisfacimento dei bisogni e la generica assistenza (diversa da quella sanitaria) dell’inabile", nè sarebbe possibile rinvenire un principio fondamentale "che consenta ai familiari dell’inabile di trattenere a sè la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento erogate per fronteggiare le esigenze di vita dell’inabile".

Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione ai princìpi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984) - della legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); dell’art. 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998); dell’art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); nonchè dell’art. 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1999), nella parte in cui "prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario";

che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come parametro, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinchè proceda ad un nuovo esame della questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del Grappa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2002.