ORDINANZA N. 21
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Comune di Cavallino-Treporti;
udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto, Mario Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi per il Comune di Cavallino-Treporti.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000, pervenuta a questa Corte l'8 gennaio 2001, il Tribunale di Venezia, nel corso di un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti);
che il remittente premette che nel procedimento penale davanti ad esso pendente ha depositato dichiarazione di costituzione di parte civile il Comune di Cavallino-Treporti (Provincia di Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha chiesto al Tribunale di sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune, affinchè, qualora essa venga accolta da questa Corte, nel giudizio a quo sia esclusa la parte civile siccome soggetto giuridicamente inesistente;
che il remittente afferma la rilevanza della questione sull'assunto di dover "valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile del suddetto Comune nel procedimento in corso e quindi la legittimità degli stessi provvedimenti istitutivi del nuovo ente locale";
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che la legge che ha istituto il Comune di Cavallino-Treporti, per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, é stata approvata a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato, e non fra tutta la popolazione del Comune di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25: disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 133 e 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del 2000 di questa Corte; e che, pertanto, ricorrerebbero le stesse ragioni di illegittimità costituzionale che hanno condotto questa Corte a dichiarare altresì, con la stessa sentenza, come "logica conseguenza" della illegittimità del citato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, la illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 37 del 1995, che aveva disposto una variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in ossequio alla predetta norma;
che anzi, secondo il remittente, l'irragionevolezza e l'incostituzionalità della legge regionale istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, derivante dalla avvenuta consultazione ridotta della popolazione, risulterebbe "ancor più macroscopica", se si considera la circostanza che la variazione territoriale disposta concernerebbe una parte di territorio che "solo con ardui equilibrismi cartografici" si sarebbe riusciti a contenere nell'ambito del limite del 10 per cento della popolazione del Comune di Venezia, soglia al di sotto della quale la norma regionale dichiarata illegittima prevedeva che la consultazione riguardasse solo la popolazione dell'area direttamente interessata alla variazione; e che comunque, in fatto, nell'area del nuovo Comune insisterebbero sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale originario, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico collegato all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni;
che si é costituito, con "atto di intervento" depositato il 12 febbraio 2001, il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la rilevanza della questione in quanto l'addebito contestato nel giudizio a quo non verrebbe meno a seguito della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge istitutiva del Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo rapporto dal Comune di Venezia; contesta altresì la fondatezza della questione medesima in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la limitazione della consultazione alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale sarebbe legittima quando essa non sia irragionevole in relazione alle circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione; e sostiene che le caratteristiche della fattispecie concreta condurrebbero a ritenere interessata solo la popolazione residente nell'area scorporata;
che é intervenuta altresì la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia giudicata inammissibile per irrilevanza, in quanto il giudice a quo non dovrebbe fare applicazione, nemmeno in via indiretta, della legge denunciata per definire il giudizio pendente; e comunque infondata, in quanto si tratterebbe di un caso non analogo nè assimilabile a quello deciso con la sentenza n. 94 del 2000 di questa Corte, e la limitazione della consultazione referendaria alla sola popolazione del territorio da scorporare sarebbe, nel caso concreto, conforme ai criteri derivanti dall'art. 133 della Costituzione, a prescindere da quelli già previsti dalla disposizione dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, dichiarata incostituzionale e perciò da considerare come mai esistita.
Considerato che al giudizio davanti a questa Corte partecipa legittimamente il Comune di Cavallino-Treporti, in quanto parte del giudizio a quo, pur in attesa della decisione del giudice sulla legittimità della costituzione di parte civile;
che il tribunale remittente, per decidere sulla ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Cavallino-Treporti, nel cui territorio si trovano gli immobili ai quali si riferisce il reato contestato, deve solo giudicare se sia stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della collettività territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo fine egli sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso i quali si é giunti alla istituzione dell'ente medesimo, oggi pienamente operante nella realtà giuridica, procedimenti che costituiscono meri antecedenti di fatto dell'azione proposta;
che pertanto il giudice medesimo non é chiamato, per definire il giudizio pendente, a fare applicazione della legge regionale denunciata, onde la questione sollevata appare manifestamente inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.