Ordinanza n. 20 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 20

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di Tarsia Di Belmonte contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il Giudice di pace di Orbetello - nel corso di un giudizio concernente opposizioni a sanzione amministrativa proposte separatamente ed in date diverse da Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte contro il verbale con cui gli era stata contestata dalla Polizia Stradale di Grosseto la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, per avere superato il prescritto limite di velocità, e contro il decreto con cui il Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui é stata commessa la violazione, ritenendo tale previsione in contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente - dato atto che l’opponente ha chiesto l’annullamento in via principale del verbale e in via subordinata del provvedimento prefettizio, e che la Prefettura, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso - riferisce che l’opponente risiede in località diversa da quella ove é stata commessa la violazione ed assume che tale circostanza può rilevare ai fini della questione di legittimità costituzionale;

che il rimettente rileva come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione debba essere consegnato all’ufficio giudiziario adito (non potendo essere spedito per posta) ed osserva altresì che l’opponente non assistito da un difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede dell’ufficio e comparire alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento;

che il rimettente assume che la disciplina dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, <<con particolare riguardo all’obbligo di adire il giudice del luogo in cui é stata commessa la presunta violazione, anzichè di quello di residenza del ricorrente>>, non sarebbe idonea a garantire <<agli "interessati", ove non assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi >>, e rileva che nella specie l’opponente, residente a Bergamo, ha dovuto presentare personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza, <<sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia fosse stata del giudice del suo luogo di residenza>>;

che, secondo il rimettente, <<tale procedura, privilegiando il foro dell’amministrazione repressiva>>, rende <<particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, ai sensi non solo dell’art. 24 ... ma ora, anche dell’art. 111, 2° comma, Cost. >>, essendo l’attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, <<di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali>>;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria e sostenendo l’inammissibilità della questione - <<in quanto sollevata in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al caso di specie>>, nel quale l’interessato aveva tempestivamente proposto il ricorso e si era presentato all’udienza svolgendo le proprie difese - nonchè la sua infondatezza, spettando al legislatore individuare discrezionalmente la competenza territoriale, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate.

Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo, introdotto nel rispetto da parte dell’opponente della regola di competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e senza alcuna doglianza al riguardo;

che, in particolare, il rimettente non fornisce alcuna spiegazione delle eventuali ragioni per le quali - nella situazione processuale ora descritta - la regola di competenza, di cui alla norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua nell’esercizio di poteri ufficiosi;

che egli, d’altro canto, nemmeno esplicita quali conseguenze avrebbe l’accoglimento della proposta questione sul giudizio a quo, segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la declinatoria della competenza a beneficio di un diverso giudice;

che un’ulteriore subordinata ragione di inammissibilità della questione si coglie con riferimento all’invocazione immotivata dei parametri costituzionali degli artt. 3 e 25 Cost., e di quello dell’art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione);

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.