Sentenza n. 18 del 2002

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SENTENZA N. 18

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000 dal Tribunale di Napoli e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 609, 813 e 814 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Pietroluongo Anna, della Banda Musicale Città di Staffolo, dell’Italprint srl nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Guido Belmonte per Pietroluongo Anna, Arturo Alfieri per la Banda Musicale Città di Staffolo e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale del 1° e del 2° comma dell’art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato definitivamente esecutivo, e l’opposizione non possa più essere proseguita, anche qualora la mancata costituzione dell’opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore".

Riferisce il rimettente che l’opponente non aveva potuto rispettare il termine abbreviato per la costituzione in giudizio in quanto, come attestato dall’Ufficio Notifiche presso la Corte d’appello di Napoli, l’originale della citazione, necessario per la costituzione, gli era stato restituito, a causa di "disguidi d’ufficio", quando il termine per la costituzione era già scaduto.

Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa - nei limiti risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 - la possibilità della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione per negare alla parte che non si sia potuta costituire nei termini, sempre per caso fortuito o forza maggiore, la possibilità della costituzione tardiva.

E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei termini che in quella della mancata o tardiva costituzione la conseguenza sarebbe la medesima: e cioé l’esecutorietà del decreto ingiuntivo con conseguente compromissione, in danno della parte incolpevole, del diritto di difesa.

2.- Si é costituito nel giudizio il creditore opposto nel giudizio a quo il quale ha concluso, in via principale, per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della questione.

Osserva anzitutto la parte privata che l’accoglimento della questione comporterebbe un complesso ed articolato intervento normativo rimesso in quanto tale alla discrezionalità del legislatore.

Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, l’art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a tenore del quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il termine per la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione mentre l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione, confermerebbe che la iscrizione a ruolo può avere luogo indipendentemente dal deposito dell’originale della citazione.

Secondo l’opposto, poi, la mancata restituzione dell’originale dell’atto notificato in nessun caso potrebbe integrare l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito mentre, sempre sotto l’aspetto della rilevanza della questione, avendo l’opponente iscritto la causa a ruolo non il giorno della restituzione dell’originale ma il giorno successivo, la tardività della costituzione sarebbe da imputarsi alla negligenza dell’opponente medesimo.

Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell’originale della citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione, l’opponente, una volta resosi conto che non era più in termini per la tempestiva costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente rinnovare l’opposizione.

Sicchè, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di rilevanza e, quindi, inammissibile.

3.- E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità della questione e, comunque, della sua infondatezza.

Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l’accoglimento della questione comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde contemperare le esigenze del debitore opponente con quelle del creditore opposto; intervento precluso, quindi, a questa Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore.

Ritiene nel merito l’interveniente che la norma impugnata in ogni caso non escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la forza maggiore, la possibilità della tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, con conseguente infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, della questione.

4.- In prossimità dell’udienza, il creditore opposto ha depositato memoria illustrativa ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione e concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità e in subordine di infondatezza della questione.

5.- Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Ancona, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata o intempestiva costituzione dell’opponente in giudizio, preclude la possibilità di riproporre l’opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l’opposizione e l’improcedibilità non sia stata dichiarata.

Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione improcedibile) presuppone un provvedimento del giudice, la sua efficacia di giudicato si determina automaticamente al verificarsi dei presupposti (cioé: mancata opposizione nel termine ovvero mancata costituzione in giudizio dell’opponente).

Prosegue l’ordinanza osservando che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante l’automatico determinarsi della preclusione, non consente che sia riproposta l’opposizione, a fronte di una improcedibilità non dichiarata, ancorchè ancora non sia scaduto il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.

In ciò il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria del giudizio scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo, scorge la violazione di un principio generale in materia di impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che, viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento de quo ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua specialità e per il suo chiaro tenore letterale, non é suscettibile di essere ricondotta, per effetto di un’interpretazione adeguatrice, nell’alveo costituzionale.

D’altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di costituzionalità della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa e priva di ragionevolezza, non verrebbe meno se si escludesse il carattere di gravame della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi, esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito ad un procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, l’opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo ad una sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 641 cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione sarebbe, secondo il rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se confrontata con la posizione dell’opposto (attore in senso sostanziale), sia con la posizione dell’appellante - o del ricorrente per cassazione - il quale, pur in presenza di una situazione processuale già vagliata in uno - se non in due - gradi di giudizio, é tutelato, a differenza di quanto avviene per l’opponente ex art. 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti più gravi della sua mancata costituzione.

Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione poichè dall’applicazione dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i vari tipi di impugnazione ovvero - se si esclude la natura impugnatoria della opposizione a decreto ingiuntivo - una irragionevole disparità fra le sanzioni collegate alla mancata costituzione dell’attore ed a quella del convenuto; in riferimento all’art. 24 della Costituzione stante la compressione del diritto di difesa dell’opponente (sia esso considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale), non giustificata dalla specialità del rito.

6.- Si é costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo il quale la corretta interpretazione dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. é nel senso di affermare la reiterabilità della opposizione fino a che il termine per la sua proposizione non sia scaduto e finchè non sia dichiarata la esecutività del decreto, posto che una diversa interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l’accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Ancona.

7.- Con atto del 9 gennaio 2001 si é costituito anche il creditore opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Ribadito il principio secondo il quale non vi é lesione dell’art. 24 della Costituzione allorchè il legislatore conformi diversamente, in considerazione delle peculiarità dei singoli procedimenti, le modalità di esercizio della attività processuale delle parti, la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo contenuto nella ordinanza di rimessione agli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi di atto di gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di mancata costituzione in giudizio dell’appellante é disciplinato dall’art. 348 cod. proc. civ. il quale - non diversamente da quanto dispone l’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio monitorio - prevede la improcedibilità del gravame.

8.- Con atto del 22 gennaio 2001 é intervenuto nel giudizio di cui alla ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase processuale di tipo impugnatorio, rivendica invece la specificità del giudizio monitorio, caratterizzato dalla rapidità della tutela apprestata al creditore; tale specifica funzione giustifica la peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.

D’altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte costituzionale ha precisato che la tutela apprestata dall’art. 24 della Costituzione non é infirmata dalla semplice imposizione di termini processuali perentori, non irragionevolmente stabiliti dal legislatore nell’esercizio del potere di conformazione del modello processuale.

Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione in giudizio e la non rinnovabilità dell’atto di citazione in opposizione non rappresentano soluzioni normative irragionevoli od arbitrarie, tenuto conto della natura e della funzione del giudizio monitorio, nè può ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che renda impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.

9.- Nell’imminenza dell’udienza la parte opposta ha depositato memoria ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di costituzione reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza della questione.

10.- In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, assumendo che il provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già un implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione, tale da rendere la questione priva di rilevanza.

Considerato in diritto

1.- Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona dubitano, pur sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti premesse interpretative, della legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’opposizione non possa essere più proposta nè proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’opponente.

Stante l’evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2.- La questione sollevata dal Tribunale di Napoli é inammissibile.

Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva costituzione in giudizio dell’opponente é dipesa, nella specie, dalla negligenza dell’ufficiale giudiziario, la questione risulta sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione in giudizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. E ciò sull’implicito presupposto che il comportamento negligente dell’ufficiale giudiziario sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore.

Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della rilevanza della questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benchè minimo cenno.

E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza della questione non può non comportare, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, una declaratoria di manifesta inammissibilità.

3.- Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata in udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con l’assunto che il rimettente, adottando il provvedimento di riunione delle due opposizioni, avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la seconda opposizione e fatto, con ciò stesso, implicita applicazione della norma - l’art. 647 cod. proc. civ. – censurata.

Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice - da adottarsi anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 273, primo comma, cod. proc. civ. – sia privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponda a mere esigenze di economia dei giudizi. E ciò é sufficiente ad escludere la ricorrenza nella specie sia della asserita valutazione di ammissibilità della seconda opposizione che dell’applicazione della norma impugnata.

4.- Nel merito, la questione é infondata.

La premessa da cui muove il rimettente é che l’art. 647, secondo comma, sia "ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre opposizione (una volta verificatasi l’improcedibilità), purchè nei termini e purchè tale improcedibilità non sia stata dichiarata".

In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, "il convenuto in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo, abbandonando la prima opposizione e proponendone un’altra nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 641 c.p.c.".

In contrario, é sufficiente osservare che l’art. 647 cod. proc. civ. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo "alla mancata opposizione nel termine stabilito", senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l’opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.

Nè, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano legittimare l’interpretazione prospettata dal rimettente.

Essendo, pertanto, consentito rinnovare l’opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto – come del resto questa Corte ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976 -, detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell’atto di opposizione in sè considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell’opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l’opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell’altro.

Con l’ovvia conseguenza che – pur in assenza di una tempestiva costituzione in giudizio – il decreto di esecutività non può essere emesso se non sia anche interamente decorso il termine per l’opposizione.

Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus é, infine, la non riassumibilità dell’opposizione non iscritta a ruolo. La ratio dell’art. 647 cod. proc. civ. é, infatti, quella di assicurare l’intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine perentorio previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., e salva l’ipotesi di cui all’art. 650 cod. proc. civ., l’ingiunto non abbia provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida costituzione in giudizio. Ed una ratio siffatta, connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe evidentemente frustrata se all’opponente fosse consentito, in caso di opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere la causa stessa nell’ampio termine previsto dall’art. 307 cod. proc. civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria la definitività del decreto.

Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente é, dunque, erroneo ed é, conseguentemente, infondata la questione di costituzionalità sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.