Ordinanza n. 10 del 2002

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ORDINANZA N. 10

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza del 22 novembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, sul ricorso proposto da Vittorio Cardarelli contro Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Vittorio Cardarelli nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avv.to Giovanni Pellegrino per Vittorio Cardarelli e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 22 novembre 2000 depositata il successivo 22 dicembre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 211 (recte: primo comma) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che la norma impugnata, vietando la riammissione in magistratura del magistrato cessato dal servizio in seguito a sua domanda, ad avviso del giudice a quo, realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui é stata dichiarata la decadenza dall'impiego per assenza ingiustificata dall'ufficio, poichè, in quest’ultimo, é invece ammissibile, ex art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la riammissione in servizio;

che, secondo il Tar, la disposizione censurata violerebbe inoltre l’art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe priva di una plausibile giustificazione e realizzerebbe in danno dei magistrati ordinari una non ragionevole disparità di trattamento rispetto ai magistrati amministrativi e contabili, per i quali le dimissioni non precludono la successiva riammissione in servizio, stabilendo così una disciplina intrinsecamente irragionevole;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione;

che si é costituito in giudizio il ricorrente nel processo a quo, il quale, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, ha chiesto che la questione sia accolta.

Considerato che il Tar per il Lazio, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, r.d. n. 12 del 1941 nella parte in cui stabilisce che il magistrato, il quale ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, non può essere riammesso in magistratura, in quanto la predetta norma, oltre ad essere priva di ragionevole giustificazione, determina, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento sia rispetto al caso di cessazione del rapporto di impiego derivante dalla dichiarazione di decadenza per assenza ingiustificata dall'ufficio, sia rispetto alla disciplina stabilita al riguardo per i magistrati amministrativi e contabili;

che, spettando al legislatore ordinario un'ampia discrezionalità nella materia dell'inquadramento e dell'articolazione delle carriere del pubblico impiego e "non essendo consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative" (sentenza n. 5 del 2000), in mancanza di un valido termine di confronto va escluso che la norma sia manifestamente irragionevole o arbitraria;

che, indipendentemente dal fatto che la diversità di regime relativa alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o per decadenza non é in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendo le due situazioni comparabili (sentenza n. 433 del 1994), va osservato che la norma censurata é norma speciale che non può essere messa in utile comparazione con norme generali, in quanto non é irragionevole che il legislatore, considerando nella sua discrezionalità le differenze e le peculiarità, disciplini di conseguenza i vari aspetti dello status e dei compiti dei magistrati (sentenza n. 289 del 1992):

che la giurisprudenza costituzionale é consolidata nell'affermare che l'ordinamento vigente non contempla uniformità di attribuzioni di funzioni, nè di regolamentazione dell'assetto strutturale degli uffici e dello stato giuridico delle diverse magistrature, sicchè, non sussistendo la asserita omogeneità tra le figure in comparazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 434 del 2001), la diversità di disciplina del profilo in esame non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.