Ordinanza n. 446/2001

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ORDINANZA N.446

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), promosso, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, dal Giudice di pace di Trento, nel procedimento civile vertente tra Colapietro Francesco e il Comune di Trento, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con ordinanza del 26 febbraio 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), nella parte in cui dispone che "a decorrere dal termine di cui all’art. 46, comma 5 (recte: 31 dicembre 1995)...cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente";

che il rimettente, nel rammentare che l’art. 61 della legge statale 21 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vice–brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), prevede il libero percorso degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sulle linee urbane, e nel rilevare, altresì, che la potestà legislativa della Provincia autonoma di Trento in materia di comunicazioni e trasporti deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ritiene violato:

- l’art. 3 della Costituzione, in quanto gli appartenenti alla Polizia di Stato sarebbero o meno esentati dal pagamento a seconda che operino all’esterno o all’interno della Provincia di Trento, con conseguente disparità di trattamento tra gli stessi operatori;

- l’art. 117 della Costituzione, in quanto le agevolazioni di viaggio per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato sarebbero connesse alla funzione di pubblica sicurezza e, pertanto, andrebbero ricondotte non alla materia dei trasporti ma a quella della pubblica sicurezza, riservata allo Stato;

che é intervenuta la Provincia autonoma di Trento, la quale ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione, non senza osservare, in particolare, che la disposizione denunciata é priva di "reale autonomo contenuto dispositivo", limitandosi a "ribadire ben noti principi in materia di risoluzione delle antinomie fra le fonti";

Considerato che, in via del tutto preliminare, e a prescindere da ogni altra questione, segnatamente con riguardo ai parametri invocati, occorre rilevare che la norma censurata dal rimettente si limita a stabilire che, a decorrere dal termine previsto dall’art. 46, comma 5, della legge provinciale n. 16 del 1993, cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la predetta legge provinciale;

che, dunque, la suddetta norma non disciplina la materia delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbani, la quale, viceversa, costituisce oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’art. 24 della citata legge provinciale n. 16 del 1993, che ha stabilito l’invalidità dei titoli di viaggio gratuiti e delle agevolazioni tariffarie non previste dalla medesima disposizione (comma 3), e ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di definire "la struttura tariffaria ed i limiti massimi di variazione delle tariffe" (comma 1) ed ai comuni che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbani quello di determinare annualmente le tariffe di trasporto nonchè i titoli di viaggio (comma 2);

che, pertanto, é quest'ultima la disposizione dalla quale discende l'antinomia denunciata come incostituzionale rispetto a quanto previsto dall'art. 61 della legge statale n. 709 del 1961, che attribuisce agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane;

che, conseguentemente, si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poichè, qualunque dovesse essere la pronunzia nel merito, in relazione alla prospettata incostituzionalità, rimarrebbe egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio a quo, l'applicabilità di norma contenuta in disposizione diversa da quella denunciata;

che, per tale ragione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sollevata dal Giudice di pace di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.