ORDINANZA N.432
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Massimo VARI, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Bari con ordinanza emessa il 29 novembre 2000, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", nella parte in cui consente all'imputato di chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento dell'organo giudicante;
che il rimettente premette:
- che nel corso dell'istruzione dibattimentale erano stati disposti vari rinvii, sino a che il Tribunale, rilevata la diversa composizione del collegio, disponeva la rinnovazione del dibattimento;
- che l'imputato, prima dell'inizio della nuova istruzione dibattimentale, chiedeva il giudizio abbreviato a norma dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998;
- che tale richiesta era legittima, in quanto il processo era pendente alla data del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale doveva nuovamente avere inizio;
che il giudice a quo esclude che la norma transitoria possa essere interpretata nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato deve essere proposta solo prima che sia iniziata per la prima volta l'istruzione dibattimentale, in quanto tale interpretazione appare inconciliabile con il tenore letterale della norma in esame;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di essere rimesso in termini per presentare richiesta di giudizio abbreviato a seguito di "un accadimento meramente accidentale e non ascrivibile a comportamento processuale di alcuna delle parti", e di usufruire senza alcuna "giustificazione logica" di un trattamento irragionevolmente diverso, e più favorevole, rispetto all'imputato per il quale non vi é stato mutamento dell'organo collegiale nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che il rimettente avrebbe dovuto privilegiare l'interpretazione secondo cui l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato solo prima che abbia avuto inizio per la prima volta l'istruzione dibattimentale.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento della composizione dell'organo giudicante;
che tale disciplina riserverebbe all'imputato un trattamento irragionevolmente diverso e più favorevole rispetto alle situazioni in cui non si é verificato alcun mutamento della composizione dell'organo giudicante;
che la norma censurata risponde alle finalità deflative che ispirano il Capo XIII del decreto legislativo n. 51 del 1998, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare, in concomitanza con l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado, "la rapida trattazione e definizione dei procedimenti pendenti" (così la Relazione che accompagna il decreto);
che, in particolare, il legislatore ha inteso perseguire tali obiettivi "attraverso il recupero dell'operatività dei riti alternativi al dibattimento [...], tramite una sorta di "rimessione in termini" per la relativa richiesta", stabilendo, quanto al giudizio abbreviato, che l'imputato possa formulare la richiesta sino all'inizio dell'istruzione dibattimentale;
che le finalità deflative del dibattimento e di rapida definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nella situazione, esposta dal rimettente, in cui l'imputato ha presentato richiesta di giudizio abbreviato dopo che é stata disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della composizione dell'organo giudicante, in quanto tale giudizio consente che la decisione si fondi - oltre che sugli atti delle indagini - sulle prove acquisite nel corso della precedente istruzione dibattimentale;
che la posizione di "vantaggio", denunciata dal rimettente come illogica e ingiustificata, in cui verrebbe a trovarsi l'imputato ammesso ad una sorta di rimessione in termini si sostanzia in una situazione di mero fatto, discendente dall'obiettiva esigenza di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
che quindi, sulla base della ratio complessiva che ispira la disciplina transitoria, non é affatto irragionevole che la norma censurata consenta all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (per l'applicazione dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998 nel caso di rinvio degli atti al giudice di primo grado ex art. 604, comma 4, cod. proc. pen., v. ordinanza n. 561 del 2000);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Massimo VARI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.