ORDINANZA N. 415
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 2000, pervenuta a questa Corte il 14 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), "nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza";
che il remittente premette che é impugnata una cartella di pagamento relativa ad imposte non versate calcolate in sede di liquidazione della dichiarazione IRPEF relativa ai redditi dell'anno 1992, cartella di cui il contribuente eccepiva la tardiva notificazione, invocando il disposto dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), ai cui sensi le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo a sua volta anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é stata presentata la dichiarazione;
che, secondo il giudice a quo, il termine in questione deve correttamente riferirsi non già alla notifica della cartella, ma alla data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza per il visto di esecutorietà;
che peraltro, sempre ad avviso del remittente, sarebbe di dubbia costituzionalità l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alla modifica recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999), il quale, nello stabilire le indicazioni che dovevano essere contenute nella cartella notificata al contribuente, non contemplava anche la data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza;
che tale norma contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto un duplice profilo: sia perchè, omettendo di prescrivere l'indicazione in questione, renderebbe "oltremodo remota" la possibilità di un controllo ex post sull'osservanza del termine per la consegna dei ruoli, allenterebbe "sensibilmente" la "cogenza del vincolo" imposto dal termine medesimo, favorirebbe l'instaurarsi di prassi contrarie al precetto di una sollecita e proficua realizzazione della pretesa tributaria, e pregiudicherebbe così l'interesse pubblico al conseguimento delle entrate, con violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa; sia perchè la "preclusione di ogni controllo cartolare sulla tempestività della pretesa tributaria" amplierebbe indebitamente la discrezionalità dell'amministrazione, e agevolerebbe l'evasione dalla regola, con violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;
che, in secondo luogo, la mancata indicazione lamentata contrasterebbe altresì con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, poichè ne risulterebbe l'impossibilità per il contribuente di far valere in giudizio il vizio connesso ad una iscrizione a ruolo tardiva, non essendo egli in grado, se non a prezzo di un ingiusto e irragionevole "onere di cognizione", di poter conoscere se la pretesa tributaria sia stata o meno esercitata tempestivamente;
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità della questione sotto un duplice profilo: perchè il remittente non avrebbe motivato la rilevanza della questione sollevata con riguardo ad una norma abrogata in data anteriore alla notifica della cartella impugnata; e perchè l'art. 25 denunciato non stabilirebbe tassativamente ed in modo esaustivo gli elementi che debbono essere indicati nella cartella di pagamento, onde l'asserita essenzialità dell'indicazione della data di consegna dei ruoli potrebbe, in ipotesi, tradursi nella illegittimità del decreto ministeriale che ha stabilito il modello di cartella, e non nella illegittimità costituzionale della norma legislativa;
che, in subordine, il Presidente del Consiglio sostiene l'infondatezza della questione, osservando che l'ora abrogato art. 13 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedeva, proprio al fine del rispetto del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, formalità di consegna dei ruoli (redazione di processo verbale e affissione dello stesso in locali aperti al pubblico) idonee a farne risultare la data e a renderla pubblica: onde, da un lato, non avrebbe fondamento l'affermazione secondo cui la possibilità di controllo del rispetto del termine sarebbe remota, e, d'altro lato, non potrebbe dirsi pregiudicato il diritto del contribuente di agire in giudizio, poichè egli avrebbe la possibilità di conoscere la data di consegna dei ruoli, potrebbe accedere al verbale di consegna anche prima di ricorrere in giudizio, e potrebbe sollecitare i poteri istruttori del giudice tributario.
Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato non meritano accoglimento: infatti, da una parte, il remittente motivatamente ritiene la applicabilità alla specie della norma denunciata, poi abrogata dall'art. 10 del d.lgs. n. 46 del 1999, il cui art. 36, comma 2-bis, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 326, stabilisce che fino al 30 settembre 1999 i ruoli potevano essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999; dall'altro lato, la lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 attiene all'omessa inclusione della data di consegna dei ruoli tra le indicazioni necessarie contenute nella cartella, onde il vizio denunciato non può che riferirsi alla norma legislativa che tali indicazioni determina;
che la questione é peraltro manifestamente infondata sotto tutti i profili;
che, infatti, non é posta in discussione l'adeguatezza del termine di decadenza stabilito dall'art. 17, primo comma – operante in quanto non é invece apposto a pena di decadenza il più breve termine per la liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, stabilito dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. art. 1 della legge n. 449 del 1997, e su di esso la sentenza n. 229 del 1999) –, ai fini di consentire una adeguata difesa del contribuente e di impedire che sia reso possibile troppo a lungo o a tempo indeterminato l’esercizio della pretesa tributaria (i cui presupposti, peraltro, risultano in questi casi dalla stessa dichiarazione del contribuente, e non sono oggetto di attività di accertamento dell’ufficio): ma é solo contestata l’omessa indicazione, nella cartella notificata, della data di consegna dei ruoli, da cui deriverebbe una eccessiva difficoltà per il contribuente di accertare l’eventuale violazione del termine stabilito a pena di decadenza;
che, sotto questo profilo, deve osservarsi che la data di consegna dei ruoli, regolata peraltro, secondo la disciplina vigente all’epoca, anche attraverso precise scansioni temporali (art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999), era pienamente conoscibile da parte del contribuente, già prima dell’instaurazione del giudizio, sia attraverso la affissione del processo verbale di consegna prevista dal secondo comma del detto art. 13, sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso, spettante al contribuente, ai documenti che lo riguardano, e ciò senza che tale conoscenza implicasse oneri eccessivi a carico del contribuente: a parte la possibilità, dopo l’instaurazione del giudizio, di attivare i poteri istruttori del giudice tributario;
che il controllo sull’osservanza del termine era dunque pienamente possibile, onde non si verificava nè la indebita compressione del diritto del contribuente di agire in giudizio, nè la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata, per effetto del generale principio di legalità dell’azione amministrativa, all’osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2001.