ORDINANZA N.413
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal Giudice di pace di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro la Prefettura di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il Giudice di pace di Feltre ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare, tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocità con valore di prova legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati strumenti difensivi ai singoli automobilisti;
che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti, previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e precisa misurazione tachimetrica della velocità di circolazione, con conseguente violazione:
a) del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), "difettando la parità di presupposti accertativi e di controllo in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione"; b) del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non essendo l'automobilista posto nella condizione di potere adeguatamente contraddire alle contestazioni mosse dalle competenti forze dell'ordine; c) del diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione), per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendosi - sostiene testualmente il giudice rimettente - circolare nei limiti delle velocità consentite con esatta cognizione di causa";
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo, in via preliminare, l'erroneo riferimento all'art. 142 del codice della strada poichè detta norma fisserebbe i limiti e le relative sanzioni in caso di loro inosservanza e non anche le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli, disciplinate, invece, dall'art. 71 del codice della strada;
che, nel merito, la difesa erariale, osserva che: 1) la direttiva comunitaria n. 75/443 CEE (come modificata dalla direttiva n. 97/39/CEE), applicata in Italia dal 1° gennaio 1978, avrebbe stabilito che non possono essere immessi nel mercato veicoli con tachimetri non rispondenti a determinate caratteristiche tecniche; l'art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) ed il d.m. 29 ottobre 1997 del Ministero dei lavori pubblici prevedono, in proposito, che, nell'utilizzo delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, sia applicata al valore rilevato una riduzione del 5%; 2) l'art. 142 censurato non violerebbe: a) il diritto di difesa, atteso che non attribuisce alle risultanze dell'accertamento effettuato tramite autovelox valenza di piena prova qualificando dette risultanze mere "fonti di prova"; b) il principio di eguaglianza, considerata la diversità delle situazioni comparate (da un lato chi é tenuto all'osservanza di una norma, dall'altro chi é chiamato ad accertarne l'eventuale violazione); c) il diritto di proprietà, il quale può essere limitato per la salvaguardia di altri valori aventi anch'essi rilevanza costituzionale qual é, nel caso di specie, il valore della vita umana tutelato mediante la previsione dei limiti di velocità nella circolazione automobilistica.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica nè l'oggetto nè i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, nonchè sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda e le ragioni per le quali si dovrebbe fare applicazione della stessa norma denunciata;
che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature accessorie dei veicoli non sono disciplinate dalla disposizione censurata;
che nell'ordinanza di rimessione non risulta neppure alcuna indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, nè alcuna valutazione sull'asserito presupposto di valore vincolante delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza indicata in epigrafe del Giudice di pace di Feltre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2001.