Sentenza n. 406/2001

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SENTENZA N.406

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2, 25, commi 2, 3, 4 e 5, 25, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 22 novembre 1999 depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).

In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale, relativo alla "Formazione specifica in medicina generale", cioé alla formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.

In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24, comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato "da parte degli assessori regionali alla sanità" e sia "conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità".

I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.

Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma; tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.

L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi e che il Ministero emani "il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione" .

La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione, rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.

Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione e prevederebbe una gestione "accentrata" dei concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia.

Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e luogo della prova scritta, nonchè i candidati che sono assegnati a ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).

Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione alle autonomie costituzionali di competenze proprie.

Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione.

Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle prerogative costituzionali della Provincia stessa.

2.- Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare, assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità nella formazione esistente sul territorio italiano.

Ed infatti, il legislatore si é limitato ad emanare norme "cornice" ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva, onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale.

3.- Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.

In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare, in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.

Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali".

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale, con necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale.

Considerato in diritto

1.- Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.

Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997]. Viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura concorsuale, nonchè prevedono la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia ricorrente.

2.- Il ricorso é privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.

L’unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle disposizioni impugnate é quella che, per la Regione Trentino-Alto Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze specifiche in materia (cfr. per la Provincia autonoma di Bolzano la sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.

Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall’indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finchè non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; cfr. art. 9, commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del 1991);

Nessuna lesione si é pertanto prodotta nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono infondate sotto tutti i profili denunciati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2001.