Ordinanza n. 402/2001

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ORDINANZA N.402

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Cesare Ruperto, Presidente

-          Fernando Santosuosso

-          Massimo Vari

-          Riccardo Chieppa

-          Gustavo Zagrebelsky

-          Valerio Onida

-          Carlo Mezzanotte

-          Fernanda Contri

-          Guido Neppi Modona

-          Piero Alberto Capotosti

-          Annibale Marini

-          Franco Bile

-          Giovanni Maria Flick

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’ art. 673 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M. D.U., iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di M. D.U. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Alberto Mittone e Corso Bovio per M. D.U. e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione che ne sia stato richiesto di concedere la sospensione condizionale della pena allorchè, per effetto di abolitio criminis, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.;

che a parere del giudice a quo la disposizione oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto, tenuto conto della possibilità di applicare in executivis il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, a norma dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si realizzerebbe una disparità di trattamento fra situazioni equivalenti ed una violazione del canone di ragionevolezza quanto ai limiti di esercizio della discrezionalità del legislatore;

che vulnerato sarebbe anche il diritto di difesa, poichè verrebbe inibito all’interessato il diritto di adire il giudice e di esercitare le correlative facoltà difensive attesa "l’impossibilità di tutelare concretamente quello stesso interesse ad ottenere la sospensione condizionale della pena riconosciuto, invece, a chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 671 cod. proc. pen.";

che la disciplina impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 25, secondo comma, della Carta fondamentale, in quanto la segnalata disparità di trattamento comporterebbe anche "la persistenza dell’effetto penale ostativo alla pronuncia della sospensione condizionale della pena di una condanna inflitta in relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato";

che violato sarebbe, infine, anche l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto al giudice dell’esecuzione sarebbe preclusa, in esito alla pronuncia di revoca della condanna a norma dell’art. 673 cod. proc. pen., la possibilità di concedere, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, funzionale alla risocializzazione del condannato: finalità, quest’ultima, che invece può essere soddisfatta in sede di applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione del reato sempre in sede esecutiva;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che nel giudizio ha spiegato, altresì, atto di costituzione la parte privata, chiedendo l’accoglimento della proposta questione.

Considerato che l’ordinanza del Tribunale di Milano é carente di motivazione sulla rilevanza della questione, risultando contraddittori e, comunque, non chiari i criteri di determinazione della pena per la quale dovrebbe essere concessa la sospensione condizionale a séguito delle detrazioni conseguenti alla abolitio criminis;

che, in particolare, appare incerto se venga assunto come iniziale punto di riferimento la pena inflitta con le varie sentenze di condanna, così come previsto dall’art. 163 cod. pen., ovvero la pena che il condannato deve ancora scontare;

che, inoltre, la questione é sollevata dal rimettente, contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione che egli stesso dichiara di non condividere;

che entrambe le ragioni portano a ritenere manifestamente inammissibile la questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.