Ordinanza n. 392/2001

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ORDINANZA N. 392

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera della Giunta regionale della Lombardia n. VIII 1253 del 22 settembre 2000 recante "Attuazione degli interventi relativi al buono scuola di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (art. 4, comma 121, lettera e)" e degli atti ad essa antecedenti, nonchè a seguito del rifiuto di sottoporre l’anzidetta delibera al controllo di cui all’articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), manifestato dal Presidente della Regione Lombardia con la nota n. 44574 del 30 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 novembre 2000, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2000 ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia in relazione alla deliberazione 22 settembre 2000 n. VIII 1253 della Giunta regionale, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2000 ed intitolata "Attuazione degli interventi relativi al buono scuola di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (art. 4, comma 121, lettera e)", ed agli atti precedenti del procedimento concluso da detta deliberazione, tra essi compresa la deliberazione 27 luglio 2000 n. VII/18 del Consiglio regionale recante "Indirizzi e criteri per l’erogazione del buono scuola di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema della autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 4, comma 121, lettera e)", nonchè in relazione al rifiuto di sottoporre la citata deliberazione di Giunta al controllo di cui all’articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), rifiuto espresso con la nota in data 30 ottobre 2000, n. 44574, del Presidente della giunta regionale al Commissario del Governo, avente ad oggetto: "Attribuzione del buono scuola in attuazione della legge regionale 1/2000";

che, ad avviso del Presidente del Consiglio, la Regione Lombardia, nel procedere, con gli atti oggetto di conflitto, alla attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, relativi alla erogazione di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, non avrebbe osservato i criteri stabiliti dalla medesima legge regionale, avendo la deliberazione di Giunta del 22 settembre 2000 regolamentato soltanto in parte le modalità per l’attuazione degli interventi, disciplinate, per la parte residua, con deliberazione del Consiglio, mero atto interno al procedimento;

che inoltre, ad avviso del ricorrente, le regole poste in essere dalla Regione Lombardia mediante gli impugnati atti amministrativi sarebbero in contrasto non solo con i criteri di ripartizione dei buoni scuola dettati dall’art. 4, comma 121, lettera e), della già citata legge regionale lombarda, ma anche con i principî fondamentali posti dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione);

che infine, secondo il ricorrente, la citata deliberazione di Giunta avrebbe natura oggettivamente regolamentare e sarebbe, perciò, ingiustificato il rifiuto di sottoporla a controllo statale;

che su queste premesse il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che questa Corte dichiari, previa sospensione degli atti occasione del conflitto e degli atti esecutivi degli stessi, che spetta allo Stato controllare le regole – comunque prodotte e formulate, ossia anche se non inserite in atti esplicitamente qualificati come regolamenti – con le quali la Regione Lombardia intende disciplinare "le modalità di attuazione degli interventi" di cui all’art. 4, comma 121, lettera e) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, e che non spetta alla Regione Lombardia sottrarre le anzidette regole al controllo statale e produrre regole che contrastano con la citata legge regionale e con i principî stabiliti dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62, e conseguentemente annulli gli atti oggetto di conflitto e gli altri atti amministrativi posti in essere nell’ambito del procedimento conclusosi con la delibera di Giunta del 22 settembre 2000;

che si é costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato, previo rigetto dell’istanza di sospensiva.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato in data 17 luglio 2001 atto di rinuncia al ricorso;

che il difensore della Regione Lombardia, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. VII 5830 in data 2 agosto 2001, ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia;

che, ai sensi dell’articolo 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, corredata dalla accettazione delle parti interessate, estingue il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2001.