ORDINANZA N. 389
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10 e 15, comma primo, ultima parte, della legge della Regione Sicilia, approvata il 17 novembre 2000, recante "Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 21 novembre 2000, depositato in Cancelleria il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, 97 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000, recante "Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili";
che il ricorrente premette che il provvedimento legislativo impugnato – volto a promuovere il graduale inserimento nel mercato del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in gran parte impegnati in lavori socialmente utili presso pubbliche amministrazioni dell’isola, nel quadro di progetti finanziati con fondi regionali e statali – é stato adottato in un "clima di assillante urgenza che, verosimilmente, ha condotto all’approvazione di estemporanei emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimità costituzionale";
che nel ricorso si censurano tre disposizioni della legge regionale impugnata, successivamente omesse in sede di promulgazione parziale della stessa da parte del Presidente della Regione: l’art. 3, il quale, al fine di disporre di una struttura tecnica di supporto e di coordinamento delle iniziative per l’occupazione e le politiche sociali, prevede che "il Presidente della Regione é autorizzato a promuovere la costituzione di una società con la partecipazione di Italia lavoro s.p.a. sottoscrivendo le quote di capitale di competenza della Regione", autorizzando così, in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, la costituzione di una società mista e la conseguente sottoscrizione delle quote di capitale di competenza della Regione "senza provvedere nel contempo nè alla quantificazione dell’impegno a carico del bilancio regionale, nè tanto meno alle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri conseguenti"; l’art. 10, a norma del quale "le disposizioni di cui all’art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti", che estende le misure assistenziali previste dalla richiamata legge regionale – correlate a processi di ristrutturazione aziendale - a "non meglio definite associazioni di produttori agricoli", senza che l’attribuzione dei benefici risulti subordinata "ad alcuna condizione di precarietà occupazionale", risolvendosi la disposizione in una ingiustificata erogazione di provvidenze, incompatibile con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; l’art. 15, comma 1, limitatamente all’inciso "impegnato o già impegnato negli stessi", giacchè tale disposizione – che in funzione di recupero e reinserimento sociale dei soggetti a rischio prevede l’erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi di lire al Comune di Palermo per l’utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d’alcolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto ‘Emergenza Palermo’, nonchè del personale di supporto dei relativi cantieri impegnato o già impegnato negli stessi" – é censurabile, in riferimento agli articoli 3 e 128 della Costituzione, proprio nell’ultima parte del comma 1, per la rigida individuazione ope legis del personale di supporto, destinata a favorire "ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei lavoratori";
che successivamente alla proposizione del ricorso la legge impugnata dal Commissario dello Stato é stata parzialmente promulgata dal Presidente della Regione Siciliana con l’omissione delle disposizioni censurate e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili";
che con memoria del 1° marzo 2001, in prossimità della prima data fissata per la trattazione in camera di consiglio, poi rinviata, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, "poichè la legge é stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione delle disposizioni denunciate d’incostituzionalità, cosicchè esse non potrebbero più essere oggetto di successiva, separata promulgazione".
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000, recante "Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili", é stata promulgata dal Presidente della Regione e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante lo stesso titolo, con omissione degli articoli 3 e 10, nonchè dell’inciso del comma 1 dell’art. 15 "impegnato o già impegnato negli stessi", fatti oggetto di censura da parte del Commissario dello Stato, sicchè risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 382 e 381 del 2000; sentenze 225 e 162 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 22 novembre 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2001.