ORDINANZA N. 357
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Stellacci Pasquale contro la DRE per l’Emilia-Romagna – sezione di Ravenna, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con ordinanza emessa il 31 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non consente la detrazione dall'imposta dovuta dal contribuente delle rette corrisposte per la frequenza, da parte di un figlio minore dello stesso, di un asilo nido comunale;
che la Commissione rimettente é investita dell’esame del ricorso proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'imposta pagata in più in ragione dell'omessa detrazione di quanto corrisposto per la frequenza dell'asilo comunale da parte della figlia minore;
che il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, anche in considerazione della rilevante modifica apportata all’art. 48 del d.P.R. n. 286 del 1986 dall’art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), che prevede l'irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito, delle somme di denaro erogate dal datore di lavoro specificamente destinate a far fronte alle rette di frequenza degli asili nido;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata violerebbe quindi gli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della Costituzione;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna;
che, secondo l’Avvocatura, la norma impugnata é stata inserita dal legislatore tributario al fine di favorire l'istruzione secondaria e superiore in considerazione dell'importanza primaria del diritto allo studio, mentre le spese per la frequenza degli asili nido non realizzano quello scopo di diffusione della cultura che si é inteso agevolare;
che, sempre secondo l’Avvocatura, non vi sarebbero ingiustificate disparità di trattamento per effetto della disposizione contenuta nell'art. 48, lettera f-bis), del d.P.R. n. 286 citato, poichè con tale disposizione il legislatore ha considerato le sole somme corrisposte dal datore di lavoro in relazione alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato che possono rivelarsi incompatibili con gli oneri di assistenza dei figli, ma non ha introdotto un principio di generale non imponibilità delle somme corrisposte al lavoratore dipendente per la frequenza di asili nido.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della stessa nel giudizio a quo e agli altri elementi richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, nel caso di specie, l'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna é del tutto carente di motivazione sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso davanti al rimettente che in ordine ai parametri costituzionali, indicati in modo generico e apodittico;
che perciò la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.