ORDINANZA N.310
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 luglio 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Agostino Cordova, promosso dal Tribunale di Salerno, prima sezione penale, con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al n. 180 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001, emessa nel corso dell'udienza dibattimentale del giudizio penale a carico del deputato on. Vittorio Sgarbi, per il reato di cui agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'art. 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 il Tribunale di Salerno, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo che sia dichiarato che non spetta a quest’ultima "affermare, secondo quanto dalla stessa deliberato nella seduta del 5 luglio 2000, la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranee alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione" e, conseguentemente, che venga annullata la predetta deliberazione (atti Camera, doc. IV-quater n. 141);
che il ricorrente sostiene che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi non possono essere ricondotte alle funzioni svolte dal medesimo come deputato; sicchè, la valutazione della Camera é da reputarsi "arbitraria", costituendo "un'illegittima interferenza nella sfera di attribuzione" del giudice, "in palese contrasto con i principi di cui all'art. 101 e ss. della Costituzione".
Considerato che, in questa fase, la Corte é chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Salerno é legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Salerno, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Salerno, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.