Ordinanza n. 306/2001

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ORDINANZA N. 306

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 2000 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un automobilista imputato del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 18 settembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente, a differenza di quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del cod. strada (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), in fattispecie del tutto sovrapponibile";

che il giudice a quo, nel riferire i fatti del processo, premette che nei confronti dell’imputato era stato emesso in data 25 marzo 2000 decreto penale di condanna al pagamento della somma di £. 900.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, del cod. strada; aggiunge che l’imputato aveva proposto opposizione contro tale decreto con richiesta di giudizio abbreviato e che, nel corso della successiva udienza ex art. 438 del codice di procedura penale, aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esame tossicologico, effettuato su ordine della polizia giudiziaria dai sanitari del locale nosocomio, in quanto avvenuto senza il suo preventivo consenso a che fossero effettuati prelievi ematici;

che nell’ordinanza di rimessione si rileva che mentre, ai sensi dell’art. 187 del cod. strada, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale hanno facoltà di accompagnarlo presso predeterminate strutture pubbliche per il prelievo di campioni di liquidi biologici, nell’ipotesi in cui si sospetti che l’alterazione psico-fisica del conducente derivi dall’influenza dell’alcool, gli agenti possono procedere agli accertamenti soltanto con gli strumenti e le procedure determinati dall’art. 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che consente l’uso dell’etilometro ma esclude prelievi di liquidi biologici;

che pertanto, ad avviso del remittente, la prova nella specie acquisita mediante prelievo ematico coattivo non autorizzato dall’art. 186, comma 4, del cod. strada dovrebbe essere considerata "insanabilmente inutilizzabile";

che l’art. 186, comma 4, del cod. strada – argomenta ancora il remittente - determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie "affatto finitima, contigua e simile" prevista dall’art. 187 dello stesso codice, in quanto entrambe le disposizioni sanzionerebbero penalmente la condotta di chi guida in condizioni psico-fisiche comunque alterate "per fatto proprio", e cioé per l’assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale alterazione;

che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, poichè fattispecie penali del tutto sovrapponibili e ispirate ad una identica finalità riceverebbero immotivatamente disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialità del fatto di reato, e la legge non avrebbe avuto neppure cura di "regolare, nell’ambito dell’art. 186 del cod. strada, i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio per oggettiva ed accertata impossibilità dell’imputato di assistervi";

che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata;

che in primo luogo l’Avvocatura dello Stato osserva che la scelta del legislatore di distinguere, per quanto riguarda le modalità tecniche di accertamento dei reati, la fattispecie della guida sotto l’influenza dell’alcool da quella della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti discenderebbe dalla diversa valutazione che il nostro ordinamento avrebbe riservato all’assunzione di alcool rispetto a quella di sostanze stupefacenti, come dimostrerebbero la diversità di disciplina per i due fenomeni in riferimento alla imputabilità penale, la previsione di specifiche contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (artt. 686 e ss. del codice penale) e l’esistenza di una peculiare normativa per gli stupefacenti e le sostanze psicotrope e per la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");

che, secondo la difesa erariale, le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti dall’influenza dell’alcool e, rispettivamente, dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope troverebbero giustificazione nell’attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l’acquisizione della prova dell’uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all’esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell’aria alveolare espirata;

che, in definitiva, il codice della strada avrebbe coerentemente prescritto un diverso regime probatorio per le due fattispecie, richiedendo analisi specifiche presso strutture pubbliche per accertare l’uso di sostanze stupefacenti e la ricognizione di semplici circostanze sintomatiche per rilevare lo stato di ebbrezza dovuto all’influenza dell’alcool.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 4 (guida sotto l’influenza dell’alcool), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente, a differenza di quanto previsto dall’art. 187, comma 2 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), del codice della strada, in fattispecie del tutto sovrapponibile";

che, ad avviso del remittente, l’art. 186, comma 4, del cod. strada sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe rispetto alla fattispecie regolata dall’art. 187, comma 2, dello stesso codice, in quanto entrambe le disposizioni sanzionerebbero penalmente la condotta di chi guida in condizioni psico-fisiche comunque alterate "per fatto proprio", e cioé per l’assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale alterazione, sicchè fattispecie penali del tutto sovrapponibili e ispirate ad una identica finalità riceverebbero immotivatamente disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialità del fatto di reato e non sarebbero stati regolati, nell’ambito del censurato art. 186, i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva;

che la questione sollevata sul parametro dell’art. 3 della Costituzione é oggettivamente pregiudiziale rispetto alle altre, promosse con motivazione peraltro assai succinta in riferimento agli artt. 2 e 111, giacchè una ipotesi di contraddittorio nell’accertamento mediante prelievo ematico potrebbe porsi solo ove tale accertamento fosse consentito, a seguito dell’accoglimento della prima questione;

che proprio sul parametro dell’art. 3 della Costituzione, e consequenzialmente sugli altri, la questione é manifestamente infondata;

che, nella sentenza n. 194 del 1996, questa Corte ha già chiarito che il legislatore, nel nuovo codice della strada, ha non irragionevolmente distinto per il conducente di veicoli lo stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo due diverse ipotesi di reato e regolando solo in relazione alla seconda peculiari forme di controllo, la cui esecuzione é inibita alla polizia poichè richiede conoscenze tecniche e specialistiche, anche per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze;

che il differente trattamento riservato al conducente del veicolo che si trovi in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza di alcool - per il quale non é esperibile l’accompagnamento presso idonea struttura pubblica per il prelievo di campioni di liquidi biologici, ma soltanto l’accertamento da effettuarsi, ai sensi dell’art. 379 del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante analisi dell’aria alveolare espirata - trova giustificazione nell’attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non hanno reso disponibile, per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti, una strumentazione analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, strumentazione che, pur essendo meno invasiva, permette riscontri immediati ed affidabili;

che appare pertanto non irragionevole che il legislatore, stante l’impossibilità di acquisire in altro modo le prove diagnostiche necessarie, abbia previsto analisi specifiche presso strutture pubbliche per accertare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente di veicoli, ed invece, ai fini dell’accertamento del tasso alcolico, abbia ritenuto sufficiente l’impiego degli strumenti, meno invasivi ma affidabili, attualmente esistenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.