ORDINANZA N. 294
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 depositata il 22 maggio 2001;
udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 del 2001.
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 158 del 2001 sia corretto il seguente errore materiale: nell’epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l’espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.