ORDINANZA N. 285
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rossi Roberto contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 16 giugno 1999 e pervenuta alla Corte il 20 novembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia, impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;
che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato é costituito dall'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine alla disposizione applicata dall'amministrazione al caso di specie, disposizione che é certamente rilevante nel giudizio a quo;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi impugnate;
che secondo il giudice a quo nella fattispecie sottoposta al suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità costituzionale;
che ad avviso del Tribunale amministrativo regionale del Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;
che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che l'agente ausiliario che si ammala é posto nell'alternativa o di curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;
che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa così a privarsi, senza motivo, dell'opera di chi ha già acquisito esperienza lavorativa.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo all’art. 1 che l'allievo o l'agente in prova, che sia rimasto assente per infermità contratta durante il corso, é ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nel giudizio che ha dato luogo alla questione di legittimità sollevata;
che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2001.