ORDINANZA N. 258
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Milano sull’istanza proposta da Litta Modignani Gian Maurizio, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti);
che il rimettente, premesso che l’attività svolta dal difensore era consistita nella predisposizione e presentazione di un ricorso per cassazione avverso una sentenza penale di condanna e che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l’imputato al versamento della somma di lire 2.000.000 in favore della cassa delle ammende, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 217 del 1990 nella parte in cui «impone la liquidazione dei compensi al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l’opera prestata nei giudizi di gravame, senza possibilità di preventiva o successiva valutazione dell’esistenza di minimi requisiti di fondatezza o ragionevolezza dell’impugnazione, ed anche in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata»;
che, in particolare, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento della amministrazione, garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost., accordare i benefici connessi al patrocinio a spese dello Stato non solamente alle attività che siano leale espressione del diritto di difesa, ma anche all’uso distorto di un mezzo di gravame, volto a conseguire, esclusivamente, un indebito differimento della definitività della condanna;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o comunque infondata, in quanto la richiesta introduzione di meccanismi di controllo sulla possibile fondatezza della impugnazione proposta da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe necessariamente una pluralità di possibili opzioni applicative ed, in quanto tale, verrebbe ad esulare dai compiti di questa Corte;
che, sempre ad avviso dell’Avvocatura, non potendo la norma censurata considerarsi diretta ad incentivare l’uso dilatorio delle impugnazioni, dovrebbe escludersi, nella specie, la violazione del generale canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione;
che, infine, non pertinente sarebbe il richiamo al principio di buon andamento dell’amministrazione che riguarderebbe il solo aspetto organizzativo della funzione giudiziaria.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui art. 11 ha modificato l’art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introducendo, dopo il comma 2 di detto articolo, un comma 2-bis, il quale, oltre ad innovare la procedura per la liquidazione dei compensi, dispone che «Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili»;
che, risultando in tal modo modificato il quadro normativo di riferimento della questione sollevata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2001.