Ordinanza n. 250/2001

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ORDINANZA N.250

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 maggio 2000, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Pietro Armani nei confronti del prof. Romano Prodi, promosso dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, con ricorso depositato il 18 gennaio 2001 ed iscritto al n. 176 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 27 dicembre 2000, il Tribunale di Roma (in composizione monocratica) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera - adottata nella seduta del 23 maggio 2000 su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dal prof. Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, del deputato on. Pietro Armani, concernevano opinioni da quest'ultimo espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l’adozione dell’atto impugnato, il ricorso riferisce che, con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale l’on. Armani, la società Europa di Edizioni s.p.a. e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", per sentirli condannare in solido - previo accertamento della commissione del reato di diffamazione - al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul medesimo quotidiano, in data 30 novembre 1999, di un’intervista al suddetto deputato, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto "affare SME", nell’asserito presupposto che nell’intervista erano gravemente diffamatorie le affermazioni secondo cui il prof. Prodi: a) aveva voluto vendere la SME all’ing. De Benedetti; b) aveva accettato un prezzo curiosamente basso; c) aveva trattato segretamente con De Benedetti, fin dal marzo 1985; d) era stato molto vago nei particolari forniti in data 24 aprile 1985 al Consiglio dell’IRI e aveva taciuto la circostanza che acquirente era De Benedetti; e) aveva informato i consiglieri IRI solo per via telefonica; f) aveva convocato una conferenza stampa per porre il Consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto; g) aveva di fatto coartato il medesimo Consiglio ad approvare la vendita;

che il ricorrente riferisce che la Giunta per le autorizzazioni a procedere, nel proporre una valutazione di insindacabilità delle suddette dichiarazioni, aveva dato rilievo: 1) ad una precedente intervista rilasciata dall’on. Armani a "Il Corriere della Sera" il 7 dicembre 1995, per manifestare le medesime opinioni, cui non era seguita alcuna iniziativa giudiziaria del prof. Prodi; 2) a precedenti dichiarazioni critiche del deputato nei confronti del prof. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della SME, in occasione di un suo intervento in aula nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo; 3) a numerosi interventi di altri deputati in discussioni alla Camera sul tema della vendita della SME ed in particolare agli interventi dell’on. Bruno nella seduta del 15 maggio 1998, e dell’on. Becchetti e dell’on. Garra, rispettivamente nella seduta del 30 novembre 1999 e nella seduta della Commissione permanente affari costituzionali del 1° dicembre 1999, che avevano fatto specifico riferimento al contenuto dell’intervista in questione;

che, ad avviso del ricorrente, la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre, per costante giurisprudenza della Corte, tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera, onde oggetto di protezione non sarebbe l’attività politica in genere del parlamentare, ampiamente considerata, "nè il contesto politico", bensì "l’esercizio della funzione parlamentare e delle attività consequenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti";

  che ne discenderebbe, secondo il ricorrente, "che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non può bastare ad estendere alla prima l’immunità che copre la seconda", in quanto il significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività parlamentare si dovrebbe cogliere sub specie di "identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare" e, dunque, "il problema specifico della riproduzione, all’esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese nell’esercizio di funzioni parlamentari" potrebbe dar luogo ad insindacabilità "solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche";

  che, sulla base di questi principi, il ricorrente censura la delibera di insindacabilità, osservando, in particolare, che nessuna rilevanza può riconoscersi alle circostanze prima ricordate, in quanto: a) la precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata il 7 febbraio 1995 dall’on. Armani a "Il Corriere della Sera", contiene una manifestazione di pensiero non inerente alla funzione parlamentare; b) l’intervento in aula dell’on. Armani, tenuto nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo, seppure svolto in ambito e modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito dell’identità sostanziale di contenuto con l’opinione manifestata nella sede esterna, con la quale ha soltanto una mera comunanza di tema; c) gli altri interventi, nelle discussioni alla Camera, peraltro di deputati diversi dall’on. Armani e talora successivi all’intervista, hanno contenuto generico ed approssimativo;

che il ricorrente ritiene pertanto che le dichiarazioni dell’on. Armani non siano state rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari, onde - non essendo per esse invocabile l’immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione - la deliberazione di insindacabilità deve essere annullata.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte é chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine all’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all’incidenza della menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti all’autorità giudiziaria ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato spetta - per costante giurisprudenza di questa Corte - tanto ai singoli organi giurisdizionali, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale esercitata in piena indipendenza, quanto alla Camera dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

che, sotto il profilo oggettivo, l’autorità giudiziaria ricorrente ritiene che la propria potestas iudicandi - attribuzione costituzionalmente garantita - sia stata lesa dall'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni da lui espresse;

che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

  a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;

b) che, a cura dell’autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.