ORDINANZA N.203
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione del controllo, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 808 del 2000), la Corte dei conti, sezione del controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), per contrasto con gli artt. 117 e 76 della Costituzione e con le corrispondenti norme degli statuti speciali delle Regioni, "nella parte in cui attribuisce la potestà di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell’area socio–sanitaria ad un regolamento del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà sociale";
b) dell’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), per contrasto con l’art. 117 della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, la normativa di delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), consente che solo l’individuazione dei profili professionali di livello non dirigenziale operanti nell’area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria avvenga mediante l’adozione di un regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di quello per la solidarietà sociale, mentre la definizione dei relativi ordinamenti didattici spetta agli atenei, sulla base di un decreto del Ministro dell’università, emanato di concerto con gli altri ministri interessati;
che, pertanto, ne deriva il contrasto dell'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 con l'art. 76 della Costituzione, per il difetto, nella legge delega, di una norma che attribuisca "all’autorità amministrativa il potere di intervenire in materia con un proprio regolamento";
che, ad avviso della Corte dei conti, la medesima disposizione collide, inoltre, con l’art. 117 della Costituzione e con gli statuti speciali delle regioni in quanto prevede l’adozione, da parte del Ministro della sanità, e quindi dello Stato, di un regolamento in "materia che la disciplina sul trasferimento delle funzioni riserva alla competenza regionale";
che, quanto all’art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1992, n. 42, che detta disposizioni in materia di professioni sanitarie - invocato dall’amministrazione "nel controdedurre in ordine alla legittimità del decreto interministeriale in esame ed alla ritenuta rispondenza a Costituzione delle norme di cui esso risulta applicazione" - la Corte dei conti ne sostiene l'incostituzionalità per violazione dell’art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici in materia di "formazione post–base", di competenza regionale;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la Corte disponga la restituzione degli atti alla Corte dei conti, alla stregua dello ius superveniens costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, disposizioni che dimostrerebbero, ad avviso della parte pubblica, che il legislatore ordinario "ha risolto i dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3-octies".
Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in epigrafe, é intervenuto l'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), che, nell’istituire la figura dell’operatore termale, ha previsto che il relativo profilo professionale sia disciplinato ai sensi del comma 5 dell’art. 3-octies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999;
che, inoltre, l’art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel disciplinare la formazione delle "figure professionali sociali", ha stabilito che "restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell’area socio–sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria";
che, a seguito delle accennate innovazioni legislative, si rende necessario, in via del tutto preliminare, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2001.