ORDINANZA N.201
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2000, dal Tribunale di Crotone, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Camigliano Francesco, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 28 gennaio 2000 (r.o. n. 448 del 2000), il Tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 101 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevede, anche per le pene detentive inflitte con sentenze o decreti irrevocabili, ma non portati ancora ad esecuzione (o per i quali l’esecuzione non si sia esaurita), "il residuare ¾ previa conversione nel corrispondente importo pecuniario ¾ di un meccanismo sanzionatorio (e di recupero) analogo a quello previsto al comma 2 per le multe e le ammende inflitte con sentenze o decreti di analogo tenore";
che il giudice a quo ritiene che la mancanza di un siffatto meccanismo comporti la violazione del principio di uguaglianza, a causa dell'ingiustificato trattamento di favore riservato a chi sia stato condannato irrevocabilmente a pena detentiva rispetto a chi non sia stato attinto da una condanna irrevocabile, comunque perseguibile in base all’art. 100, come anche a chi, pur punito con sentenza di condanna irrevocabile, abbia compiuto un fatto meno grave, sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva poi convertita;
che, a giudizio del rimettente, la concomitante interazione dei principi di intangibilità del giudicato penale e di legalità rende impraticabile una soluzione che, in via interpretativa, "colmi la ritenuta lacuna con soluzioni atipiche quali la trasmissione degli atti al Prefetto o la conversione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente onde poter poi attivare le forme di riscossione di cui al citato comma 2 dell'art. 101".
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 169 del 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
che, a seguito di detta sentenza e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione (ordinanze n. 132 del 2000 e n. 180 del 2000).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2001.