ORDINANZA N.194
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e l’Assemblea regionale siciliana, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso d’un giudizio civile, promosso dalla vedova divorziata di un ex deputato dell’Assemblea regionale siciliana, la quale chiedeva che – previa disapplicazione del regolamento di previdenza – l’Assemblea fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall’Assemblea regionale nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il diritto alla reversibilità per il coniuge divorziato;
che, secondo quanto premette in fatto il giudice a quo, l’attrice, coniuge divorziata di un ex deputato dell’Assemblea siciliana deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l’attribuzione del vitalizio, attesa l’evidente natura previdenziale del medesimo;
che il regolamento di previdenza per i deputati dell’Assemblea regionale siciliana emanato ai sensi dell’art. 167 del regolamento interno dell’Assemblea (il cui fondamento normativo risiede nell’art. 4 dello Statuto regionale), modificato fino al 5 agosto 1997, e da ultimo abrogato dall’art. 30 del nuovo regolamento, prevedeva (art. 17) l’attribuzione dell’assegno, purchè non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o di divorzio;
che tale regolamento - osserva il remittente - non costituisce uno degli interna corporis dell’organo regionale, come tale sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa Corte;
che la questione rileverebbe ai fini della decisione della causa poichè sarebbe proprio l’art. 17 censurato a impedire che all’attrice venga concesso il richiesto emolumento;
che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la vedova divorziata dell’ex deputato regionale verrebbe discriminata rispetto al diverso trattamento riservato dall’art. 16 del regolamento del Senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex coniugi dei senatori della Repubblica, in conformità allo spirito della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui all’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, in particolare, all’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
che, del resto, la stessa Assemblea regionale siciliana si sarebbe conformata a tali principi con il nuovo regolamento approvato in data 16 febbraio 2000.
Considerato che il rimettente impugna l’art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;
che tale disposizione ha natura regolamentare (così come, del resto, si autoqualifica) e, pertanto, é norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;
che la questione sollevata é, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute fino a quella del 5 agosto 1997, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2001.