ORDINANZA N.177
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Tricoli, promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28 novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte d’appello di Roma ¾ investita di un giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione alle frasi da quest’ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, ritenute diffamatorie dall’attore ¾ ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i fatti per i quali é in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che, in questa fase, la Corte é chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in ordine all'ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d’appello di Roma é legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale é investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello "le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a promuovere il presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.