Ordinanza n. 161/2001

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ORDINANZA N. 161

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul ricorso proposto da Gulli Antonino ed altra contro l’Ufficio del Registro di Sciacca ed altra, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2000 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante la richiesta di annullamento di una cartella esattoriale, la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e ha rimesso gli atti per la decisione "all’Alta Corte per la Sicilia";

che – secondo quanto sostiene la Commissione, in via preliminare – l’Alta Corte per la Sicilia, sebbene non in funzione, sarebbe ancora in vita, non essendosi seguito il procedimento di revisione costituzionale, previsto dall’art. 138 della Costituzione;

che il rimettente sostiene l’erroneità delle decisioni con cui questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza n. 545 del 1989) l’inderogabile principio dell’unicità della giurisdizione costituzionale.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato la questione di costituzionalità davanti all’Alta Corte per la Regione siciliana, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa Alta Corte e sostenendo che "la Corte costituzionale non può sostituirsi ad essa";

che, peraltro, l’ordinanza é stata indirizzata, con una nota successiva a firma del Presidente dell’organo remittente, a questa Corte costituzionale la quale, anche per espressa motivazione dell’ordinanza, non ne é la destinataria;

che, pertanto, va dichiarata l’irricevibilità dell’ordinanza di rimessione della Commissione tributaria regionale di Palermo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara irricevibile l’ordinanza della Commissione tributaria regionale di Palermo che ha promosso il giudizio di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2001.