ORDINANZA N. 153
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull’ordinamento degli enti locali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 15 dicembre 2000 e depositato il successivo 21 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge regionale approvata il 7 dicembre 2000 (d.d.l. nn. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII – I stralcio), recante "Norme sull’ordinamento degli enti locali";
che l’articolo impugnato prevede che "le aree metropolitane di cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione di individuazione delle medesime";
che, secondo il ricorrente, l’intento sotteso a tale disposizione é quello di legittimare con una fictio legis la corresponsione, fin dal momento dell’individuazione delle aree metropolitane, dell’indennità maggiorata di carica e di presenza ai titolari degli organi dei comuni e delle province nelle province regionali che ricomprendono aree metropolitane, indennità prevista dall’art. 52 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, modificata dall’art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, venendo con ciò anche ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso, relativi a provvedimenti di recupero di somme corrisposte a tale titolo;
che, sempre secondo il ricorrente, la disposizione, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente, sarebbe comunque incostituzionale, essendo censurabile nel primo caso per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e nel secondo caso per illogicità manifesta ex artt. 3 e 97 della Costituzione;
che la Regione Siciliana non si é costituita in giudizio;
che con successiva memoria il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000), con omissione della disposizione impugnata, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge regionale approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull’ordinamento degli enti locali", é stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell’art. 28, oggetto di censura, sicchè risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 381 e 382 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.