ORDINANZA N.145
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione legge regionale 24 novembre 1987, n. 36: "Disposizioni per l’unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie locali"), promosso con ordinanza emessa l’11 dicembre 1998 dal Consiglio di Stato, sezione V, sui ricorsi riuniti proposti dall’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altri contro Gianfranco Clemente e altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di costituzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altro, di Maria Puglisi e altri e di Gianfranco Clemente nonchè l’atto di intervento della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi gli avvocati Federico Sorrentino per l’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altro, Alberto Marconi, Gian Fausto Lucifredi e Isabella Maria Stoppani per Maria Puglisi e altri e l’avvocato Luigi Cocchi per la Regione Liguria.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza dell’11 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione legge regionale 24 novembre 1987, n. 36: "Disposizioni per l’unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie locali"), in riferimento agli artt. 24, 97 e 117 della Costituzione;
che il rimettente é chiamato a decidere sui ricorsi proposti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, che ha disposto l’annullamento della delibera 15 maggio 1986, n. 856 del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale n. 13 – Genova 4 (ora Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate);
che la suddetta delibera del 1986, recante la rettifica dei bandi di pubblici concorsi per la qualifica di assistente medico, approvati con delibere 20 luglio 1985, nn. 1052 e 1053, e la riapertura dei relativi termini concorsuali, era stata annullata dal TAR nella parte in cui con essa veniva disposto lo svolgimento di una serie di concorsi per specialità anzichè – come previsto dal bando originario – per l’area funzionale di riferimento;
che la pronuncia del giudice amministrativo é stata impugnata sia dalla USL n. 13 soccombente sia dai vincitori dei concorsi svoltisi in relazione ai bandi oggetto dell’annullamento;
che, tutto ciò premesso in fatto, il Consiglio di Stato, dopo aver valutato nel merito gli appelli, non ritenendoli meritevoli di accoglimento alla stregua della legislazione applicabile, si trova a dover valutare una eccezione di improcedibilità del giudizio, basata sulla legge della Regione Liguria n. 5 del 1991, la quale, all’art. 2, comma 1, dispone che "i concorsi pubblici per l’assunzione nella posizione iniziale e nel profilo di assistente medico vengono banditi per singole discipline", e al comma 2 estende tale previsione "anche ai concorsi pubblici già espletati";
che, osserva il rimettente, poichè l’applicazione della suddetta norma, considerata "atta a legittimare, con efficacia retroattiva, l’operato dell’Amministrazione", renderebbe improcedibile – secondo una eccezione di parte – il giudizio principale, assumono rilevanza, rispetto a quest’ultimo giudizio, i dubbi di costituzionalità della medesima norma;
che il Consiglio di Stato solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale citata, in relazione agli artt. 24, 97 e 117 della Costituzione, poichè essa: a) interverrebbe con efficacia retroattiva sulla disciplina statale di rango primario, introducendo una deroga, in ambito territoriale limitato, all’art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), che, imponendo lo svolgimento dei concorsi per l’accesso alla posizione di assistente medico secondo il criterio delle aree funzionali, costituirebbe "norma di principio, ed inquadrata in una riforma fondamentale dell’assetto della Repubblica" (art. 117 della Costituzione); b) inciderebbe direttamente sulle decisioni del giudice amministrativo, privando nella specie di effetti la sentenza di primo grado e rendendo improcedibile l’impugnazione (art. 24 della Costituzione); c) violerebbe i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, sia perchè disciplina in via retroattiva e per una sola parte del territorio della Repubblica una materia oggetto di legislazione statale, sia perchè conferisce effetti imprevedibili a scelte compiute dai singoli sulla base del quadro normativo all’epoca vigente (art. 97 della Costituzione);
che nel giudizio così promosso si sono costituiti gli appellanti nel giudizio a quo ed é intervenuto il Presidente della Regione Liguria;
che le parti costituite e la Regione interveniente hanno eccepito innanzitutto la carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione sul punto della rilevanza, poichè, successivamente alla entrata in vigore della legge regionale oggetto del presente giudizio, il quadro normativo statale in materia sanitaria avrebbe subito profonde modificazioni, anche relativamente alla definizione delle figure professionali, in particolare giungendo alla soppressione dell’assistente medico, sostituito dal dirigente medico di primo livello, ed introducendo un regime concorsuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale che coinciderebbe con quello introdotto dall’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 5 del 1991, rilevando inoltre che, anche nell’ipotesi di un eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, i concorsi non potrebbero comunque svolgersi secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979, dovendosi procedere per singole specialità e non per aree;
che nel merito, secondo le stesse parti, la questione sarebbe infondata in quanto: a) l’art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979 non esprimerebbe una norma di principio inquadrata in una riforma fondamentale, poichè la disciplina concorsuale prevista per la figura dell’assistente in formazione, anche alla luce della norma di delega, contenuta nell’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), non avrebbe tale valore; nè comunque la disposizione regionale andrebbe ad incidere, contraddicendolo, su un assetto diversamente configurato dal legislatore statale, giacchè il citato art. 17 non avrebbe mai trovato applicazione; b) il legislatore regionale non avrebbe inteso sottrarre la controversia al suo giudice naturale, al fine di eludere la decisione di primo grado, ma avrebbe inteso soddisfare ragioni di pubblico interesse, identificate nell’esigenza di uniformare le proprie scelte a quelle effettuate nel resto del territorio nazionale; c) non potrebbe dirsi violato il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, perchè la legge impugnata avrebbe inteso eliminare un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alle procedure generalmente seguite;
che, con atto depositato fuori termine, si é costituita la parte resistente nel giudizio a quo.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge della Regione Liguria 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale);
che, in particolare, l'art. 2 della citata legge regionale ha disposto l’abrogazione della legge che contiene la disposizione impugnata, mentre l’art. 3, comma 1, prevede che le disposizioni abrogate continuino "a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti";
che, d’altra parte, anteriormente alla stessa pronuncia dell’ordinanza di rimessione, é variamente mutata la normativa statale di riferimento sulla base della quale il Consiglio di Stato ha prospettato la violazione dei parametri costituzionali invocati, in particolare con l’emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), più volte modificato, e del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), atti ai quali il rimettente non fa cenno nel sollevare la questione;
che pertanto, sia per l’abrogazione della norma impugnata ad opera della legge della Regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il suddetto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento, si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, al quale compete valutare l’applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione V.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.