ORDINANZA N. 142
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzioni del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia – chiamato, in sede di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, a decidere su un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, punito dall’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) a titolo di contravvenzione – con ordinanza in data 10 luglio 2000, ha sollevato, su eccezione del difensore del richiedente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;
che il remittente rileva che alcune contravvenzioni sono punite più gravemente di molti delitti e che l’attività di difesa tecnica che esse comportano può risultare di non minore complessità, come dimostrerebbero i decreti ministeriali concernenti le tariffe per avvocati e procuratori che non differenziano gli onorari relativi a processi per contravvenzioni da quelli riguardanti processi per delitti;
che non rileverebbe, a suo avviso, la circostanza che per le contravvenzioni sia prevista una procedura più sollecita con esclusione della celebrazione dell’udienza preliminare, dal momento che non sarebbe in discussione l’entità dell’importo da corrispondere al difensore ma "la possibilità stessa da parte dell’imputato di corrispondere un qualunque compenso al suo legale";
che, oltre all’articolo 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990 violerebbe l’articolo 24 della Costituzione, il quale, lungi dal differenziare le contravvenzioni dai delitti, stabilisce che la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
che la questione, ad avviso del giudice a quo, riguarderebbe non solo il citato articolo 1, comma 8, ma anche l’articolo 15 della legge n. 217 del 1990, che illegittimamente precluderebbe l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nella fase dell’esecuzione di pene irrogate per reati contravvenzionali.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;
che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice remittente, perchè valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.