ORDINANZA N.125
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bertucci Domenico e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al numero 700 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito l’avvocato Carlo De Angelis per l’INPS.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di un artigiano alla pensione di anzianità, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 6 agosto 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), "nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto dell’assicurato alle prestazioni nel caso in cui "l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento é stato effettuato", senza che la norma sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli artigiani";
che la norma impugnata, secondo l’interpretazione non implausibile del rimettente, riguarderebbe solo i lavoratori subordinati;
che, tuttavia, ad avviso dello stesso rimettente, le fattispecie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato sarebbero, sotto l’aspetto della tutela previdenziale di cui all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, formalmente e sostanzialmente uguali o quantomeno simili e renderebbero, pertanto, lesiva sia dell’art. 3, primo comma, che dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione la diversità di disciplina, vigente per le anzidette fattispecie, degli indebiti contributivi accertati almeno cinque anni dopo l’avvenuto versamento;
che si é costituito in giudizio l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;
che, secondo la difesa della anzidetta parte, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza richiedendo la norma censurata, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di un valido rapporto previdenziale che nella specie farebbe difetto;
che, secondo la stessa parte, la questione sarebbe comunque infondata in quanto il principio di eguaglianza non potrebbe essere invocato nel caso in esame in considerazione della intrinseca disomogeneità delle situazioni messe a raffronto dal rimettente.
Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, l’applicazione dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente corrisposti, se accertati come tali dopo cinque anni dal loro versamento, rimangono acquisiti alle singole gestioni assicurative e sono computabili sia al fine del diritto alla prestazione previdenziale che riguardo alla misura di questa, presuppone la sussistenza al momento del versamento di un valido rapporto assicurativo;
che, secondo quanto inequivocamente risulta dall’ordinanza di rimessione, l’anzidetto presupposto non ricorre nella fattispecie in esame per il periodo compreso fra il 1° ottobre 1966 ed il 31 dicembre 1970;
che, infatti, relativamente a tale periodo, il ricorrente nel giudizio a quo, essendo stato cancellato in data 29 dicembre 1978 dall’elenco degli artigiani tenuto presso la Camera di commercio di Cosenza, non rivestiva la qualifica di artigiano e risultava, quindi, privo di un requisito indispensabile per l’attivazione di un valido rapporto assicurativo;
che, d’altra parte, il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’elenco degli artigiani, pur genericamente censurato dal rimettente, non risulta oggetto di una specifica pronunzia di illegittimità;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo, per quanto detto, la norma censurata comunque applicabile nel giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.