Ordinanza n. 101/2001

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ORDINANZA N. 101

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, concernente: “Referendum consultivo ai sensi dell’art. 60 dello Statuto” promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avv. Alberto Romano per la Regione Piemonte.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 3 ottobre 2000, n. 23-27186, avente ad oggetto “Referendum consultivo ai sensi dell’art. 60 dello Statuto”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18 ottobre 2000, n. 42;

che il ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non spetta alla Regione indire il referendum consultivo sul quesito formulato nella deliberazione impugnata e, in via incidentale, ha proposto domanda di sospensione dell’esecuzione della medesima;

che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, chiedendo altresì il rigetto della domanda cautelare;

che sono comparsi in camera di consiglio l’Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, il quale ha rinunciato alla domanda cautelare, e l’avv. Alberto Romano, per la resistente, il quale ha accettato la rinuncia.

Considerato che, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda cautelare, ed essendo stata la rinuncia accettata dalla resistente, deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di sospensione della deliberazione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, dichiara non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.