Ordinanza n. 64/2001

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ORDINANZA N.64

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 6 di Palermo e Gabriella Marrocco, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza, emessa il 12 maggio 1999 e depositata il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il Giudice di pace di Palermo, nel corso di un giudizio di opposizione, introdotto dall’Azienda USL n. 6 di Palermo avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da Gabriella Marrocco, nella sua qualità di titolare della farmacia omonima, per il pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate agli assistiti del Servizio sanitario nazionale nel mese di luglio del 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all’art. 76 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l’opponente - invocando il citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza sulla controversia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre l’opposta ha replicato, sostenendo, in via principale, l’infondatezza della questione di giurisdizione ed eccependo, in via subordinata, l’incostituzionalità dell’art. 33, se ritenuto idoneo ad attrarre la controversia nell’indicata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che il rimettente, dopo avere argomentato la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha sostenuto che la norma denunciata sarebbe in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, laddove, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, anche di natura patrimoniale, non ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi di rapporti concessori di pubblici servizi;

che la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione amministrativa avrebbe integrato un eccesso di delega, in quanto sarebbe avvenuta in violazione dei criteri direttivi fissati dall’art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 80 del 1998.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di costituzionalità, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000 - con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ed è, quindi, entrata in vigore (dal 10 agosto 2000) la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), la quale, con l’art. 7, ha formalmente sostituito il testo dello stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto della norma, quale risultante dagli effetti della citata sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli l’efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell’incidenza della successione degli effetti della citata sentenza e dell’indicata sopravvenienza normativa in ordine al persistere della rilevanza della sollevata questione compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perché compia la suddetta valutazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.