Ordinanza n. 47

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ORDINANZA N. 47

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa e della Poste Italiane s.p.a. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e Marcello Molè per Poste Italiane s.p.a. e l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli – nel corso di una controversia tra il titolare di alcuni buoni postali fruttiferi da una parte, ed il Ministero del tesoro, il Ministero delle comunicazioni e la Poste Italiane s.p.a. dall’altra, avente ad oggetto la richiesta, formulata dal titolare dei buoni, di sentir dichiarare il suo diritto a percepire gli interessi secondo la tabella riportata sul verso dei titoli in suo possesso e non sulla base dei saggi, meno favorevoli, indicati nel decreto ministeriale 13 giugno 1986 - ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, in riferimento agli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

che la norma viene censurata nella parte in cui consente la estensione della intervenuta variazione del saggio di interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta variazione del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso;

che, secondo il giudice rimettente, nel rapporto concernente i buoni postali fruttiferi l’operato del gestore del servizio non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto incostituzionale la diversità di disciplina tra i due servizi;

che, prosegue il rimettente, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede, all’art. 117, che sia espressamente indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse che ogni altro prezzo e condizione, e, all’art. 118, che le variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di recesso senza penalità;

che, secondo l’avviso del giudice a quo, la norma impugnata, diversamente regolando la materia, ingenera una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento fra gli utenti di analoghi servizi determinando, altresì, "un assoluto scoraggiamento del risparmio" (scilicet: postale), privo delle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate "per il risparmio ed investimento presso Istituti di Credito";

che nel presente giudizio si é costituita, con atto del 5 ottobre 1999, l’attrice del giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della questione di costituzionalità sulla base delle stesse argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;

che, con atto del 20 dicembre 1999, si é altresì costituita la Poste Italiane s.p.a., succeduta all’Ente Poste Italiane, concludendo nel senso della infondatezza della questione in base al rilievo che l’attività di raccolta del risparmio é svolta dagli uffici postali per conto della Cassa depositi e prestiti e non é dunque comparabile con quella posta in essere, con finalità imprenditoriali, dagli istituti di credito, e che, comunque, della variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene data adeguata informazione tramite la pubblicazione del provvedimento che la dispone sulla Gazzetta Ufficiale;

che, con atto del 20 dicembre 1999, é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione in base all’assunto che la attività di raccolta del danaro svolta dal servizio postale e quella operata dalle banche hanno diversità tali che non consentono di istituire fra esse una qualsiasi analogia, e che la tutela offerta ai clienti degli istituti di credito non é comunque maggiore di quella accordata ai sottoscrittori dei buoni postali, per i quali le variazioni sfavorevoli possono intervenire solo con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, reso conoscibile tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

che, in prossimità dell’udienza, sia la difesa erariale che quella della Poste Italiane s.p.a. hanno depositato memoria ribadendo le già rassegnate conclusioni.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui tale norma, a differenza di quanto previsto per gli utenti del servizio bancario dagli artt. 117 e 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), consente, in assenza di apposita previsione contrattuale oggetto di specifica sottoscrizione e senza che di ciò sia data comunicazione personale ai titolari dei buoni postali, che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi siano estese anche alle serie di buoni postali precedentemente emesse;

che, successivamente alla emissione della ordinanza con la quale é stata sollevata la presente questione, é stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale, all’art. 2, comma 2, prevede la determinazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni fruttiferi postali nonchè l’emanazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;

che, secondo quanto dispone l’art. 7, comma 3, del precitato d.lgs. n. 284 del 1999, la norma impugnata é abrogata, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, con la possibilità, per tali decreti, di disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori;

che, in data 27 dicembre 2000, é entrato in vigore il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni";

che, essendo così mutato il quadro normativo, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, alla luce dell’indicato jus superveniens, della rilevanza della presente questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.