Ordinanza n. 41

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ORDINANZA N. 41

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, recante: “Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992”, promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 15 maggio 1998, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1998.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avv. Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e depositato il 23 maggio 1998 la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);

che la Regione ricorrente impugna il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria di cui all’art. 36 dello statuto speciale e all’art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, chiedendone l’annullamento “nella parte in cui sottrae alla Regione Siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all’erario statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione”;

che, secondo la Regione Siciliana, l’impugnato decreto estenderebbe indebitamente le previsioni normative alla cui attuazione esso è inteso, e relative alla riserva a favore dell’erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1996, e interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con lo statuto e le norme di attuazione, sottraendo così alla Regione medesima quote di gettito tributario ad essa spettanti;

che la ricorrente chiede altresì preliminarmente di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l’istanza di sospensione;

che questa Corte, con separata ordinanza in pari data, provvede a rimettere innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui si è data attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al procedimento per la loro attuazione.

Considerato che sussistono le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’esecuzione dell’atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato, tuttora operante, estende i suoi effetti anche alle riscossioni di tributi “per gli anni 2000 e seguenti”, disponendo che in detti anni gli incaricati della riscossione versino all’erario statale, per i tributi indicati, la percentuale prevista dal medesimo decreto per l’anno 1999 (art. 3 d.m. 23 dicembre 1997), e tenendo conto sia dell’entità del pregiudizio finanziario lamentato dalla Regione ricorrente, sia delle ulteriori more del giudizio derivanti dalla sospensione del medesimo a seguito dell’ordinanza di questa Corte che rimette innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui l’atto impugnato dà attuazione.

Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l’art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende l’esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.